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Dal giornale al...seno della vicina di posto in aereo, uomo condannato, Cassazione: "in avances violenza sessuale"

Moscuzza

 

Non occorre giungere alla sopraffazione fisica per porre in essere una violenza sessuale. " Il compimento insidiosamente rapido dell´azione criminosa, tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, ponendola nell´ impossibilità di difendersi " è sufficiente per la configurazione del reato.
 
La III sez. Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 36628/17, depositata il 24 Luglio, rigettava il ricorso di un uomo denunciato perchè durante un volo Madrid-Orio al Serio, allungava le mani verso la vicina di posto, e non di certo a causa di una turbolenza.
 
I mesi di reclusione a seguito della condanna per violenza sessuale in primo grado, venivano ridotti in secondo grado con la concessione delle attenuanti generiche. Così, il nostro estroverso ed espansivo passeggero, ricorreva in Cassazione, eccependo tre motivi di censura.
 
Un vizio di competenza. Dato che i fatti avvenivano su di un velivolo di nazionalità straniera, mentre lo stesso sorvolava lo spazio aereo iberico, la competenza territoriale era da radicarsi presso il giudice spagnolo di Madrid, luogo di residenza dell´imputato.
 
Un vizio di motivazione, per aver il giudice di secondo grado, reputato veritiero il racconto della persona offesa, che durante l´esame dibattimentale veniva a delle contraddizioni non tenute, per l´appunto, in debito conto.
La condotta tenuta dalla parte offesa che, durante i denunciati palpeggiamenti, ritardava a ribellarsi.
 
La Suprema Corte rigettava il ricorso e dava esaustiva spiegazione della coerenza e logicità della sentenza impugnata.
La donna veniva considerata credibile dalla Corte Territoriale, posto che non conosceva l´uomo seduto in aereo al suo fianco, e per tale ragione per nulla probabile appariva l´ipotesi di un racconto falso da parte sua per rovinarlo.
Sulla mancata immediata reazione della stessa alle prime molestie, una semplice spiegazione, ossia che la stessa avesse reputato lo sfioramento una semplice circostanza fortuita. In verità l´uomo, con la scusa di leggere il giornale, si andava pian piano espandendo verso il sedile della donna, e così più volte le accarezzava il seno. Avendogli la vittima intimato di smetterla, ma senza risultato, si decideva a fare intervenire il personale di bordo (che confermava quanto accaduto). Unica contraddizione nel racconto della donna, l´aver asserito di essere stata sfiorata dalla mano sinistra e poi dalla destra, dettaglio inidoneo a mutare il nucleo centrale della narrazione, nonché a dubitare della sua credibilità.
 
Il reato di violenza sessuale si configura anche in assenza di una sopraffazione fisica, potendosi la violenza, estrinsecare ugualmente con il compimento insidiosamente rapido dell´azione criminosa che sorprenda la vittima superando la sua contraria volontà, e ponendola nell´ impossibilità di difendersi. ( dello stesso avviso Sez. III, n. 27273 del 15/06/2010 ).
 
Integra la fattispecie criminosa di violenza sessuale nella forma consumata, e non tentata, la condotta che si sostanzi in toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime della vittima o su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, anche se ciò avvenga in modo non completo e/o di breve durata, essendo a tal fine irrilevante che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica (Sez. 3, n. 12506 del 23/02/2011).
 
Nel caso di specie l´uomo, anche se per brevi attimi, e comunque non giungendo ad un pieno appagamento dei sensi, toccando il seno della vittimacontro la volontà della stessa, poneva in essere il reato di violenza sessuale.
 
Scritto da Dott.ssa Paola Moscuzza
 
 
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