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Ottici: esercizio abusivo della professione riservata agli oculisti e frode in commercio

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Inquadramento normativo: Regio decreto, n.1334/1928; D.Lgs. n. 475/1992; D.Lgs., n. 46/1997; Circolare ministeriale n. DPS –VI/16AG/2327 del 21/06/1990; Art. 515 c.p.

Professione di ottico: L'attività degli ottici rientra tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie. «Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti, soltanto su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia, esclusi l'ipermetropia, l'astigmatismo e l'afachia».

L'attività degli ottici, in particolare,:

  • concerne la riparazione o la vendita al pubblico di lenti e/o occhiali se il cliente né da commissione, anche senza prescrizione medica;
  • concerne il ricambio e la vendita di lenti e/o occhiali in base anche a precedenti prescrizioni mediche;
  • «non si esaurisce nella mera vendita degli occhiali ma richiede anche il montaggio, l'adeguamento delle lenti, cioè la personalizzazione degli occhiali». (T.A.R. Puglia Bari, n. 4583/2006).

Ottici e abuso di attività riservata al medico oculista: L'attività svolta dall'ottico avente ad oggetto la misurazione della vista è definita optometria. «Si tratta […] di un'attività che non è regolata dalla legge, ed il cui esercizio - allo stato attuale della normativa - deve, proprio per questo, ritenersi libero, lecito anche penalmente, per la semplice ragione che non sussiste nessuna norma positiva che lo vieti, a condizione che non venga invaso l'ambito, strettamente curativo, riservato al medico oculista» (Cass. pen. n. 26609/2009, n. 35101/2003, richiamate da Cass. pen., n. 40745/2016). 

Si pensi ai casi in cui l'ottico proceda alla misurazione della vista in presenza di malattie oculari che non si esauriscono in semplici disfunzioni della funzione visiva o attui comportamenti dannosi diretti o indiretti nei confronti del cliente. In tali ipotesi si ha un'invasione del campo strettamente riservato all'oculista, integrante il reato:

  • di abusivo esercizio della professione di medico oculista;
  • di lesioni personali

(Cass. pen., n. 40745/2016).

Ottici e marcatura di conformità CE: L'ottico «assume la qualificazione (con i relativi risvolti giuridici) di fabbricante di dispositivi medici (quali appunto gli occhiali, n.d.r.). Non è, peraltro, escluso che possa assumere la qualificazione di assemblatore qualora, in virtù della propria esclusiva qualificazione professionale, proceda alla realizzazione ed adattamento del dispositivo medico su indicazioni del fabbricante dei prodotti da assemblare». In forza di questa qualificazione, ne consegue che l'ottico:

  • deve comunicare al Ministero della salute il proprio indirizzo e la descrizione dei dispositivi ottici. E ciò al fine di rendere possibile la formazione di una banca dati dei produttori legittimamente operanti in Italia per gli adempimenti richiesti dalla legge;
  • deve vendere dispositivi recanti la marcatura di conformità CE.

Ottici, marcatura CE e frode in commercio: La marcatura CE ha la funzione di;

  • tutelare gli interessi pubblici della salute e di sicurezza degli utilizzatori dei prodotti;
  • attestare la rispondenza alle disposizioni comunitarie che prevedono l'utilizzo dei prodotti;
  • «costituire un marchio amministrativo, che evidenzia la possibilità di libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario, pur non fungendo da marchio di qualità o di origine» (Cass, n.36228/2009, richiamata da Cass. pen., n. 45916/2014);
  • consentire di rendere il prodotto su cui è riportata - e quindi anche le lenti e/o gli occhiali - riconoscibile come un prodotto conforme agli «standard minimi di qualità e costituisce, pertanto, una garanzia della qualità e della sicurezza della merce che si acquista» (Cass, n. 23819/2009 richiamata da Cass. pen., n. 45916/2014).

Ne consegue che l'apposizione di una marcatura CE contraffatta (anche con riferimento alle lenti e/o occhiali) costituisce un'ipotesi di frode in commercio (Cass. pen., n. 45916/2014).

Ottici, occhiali da sole e sanzioni: Gli occhiali da sole sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI). La legge prevede che il fabbricante e, quindi, anche l'ottico «che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza» è punito:

  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro se omette di redigere la dichiarazione di conformità CE;
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro se vende DPI privi della marcatura CE.

 

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