La Prima Sezione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, oggetto di contrasto, relativa alla possibilità, o meno, di applicare l’art. 829, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 - laddove sancisce che l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge - anche alle controversie arbitrali promosse successivamente alla sua entrata in vigore ma la cui convenzione arbitrale sia stata stipulata in data ad esso anteriore
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