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Opposizione all'esecuzione. Il terzo pignorato è litisconsorte necessario?

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Con ordinanza n.20318/2022 del 23/06/2022 la Corte di Cassazione 3° sez. civile, ha affrontato la questione del litisconsorzio necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi relativi all'espropriazione presso terzi, al fine di stabilire se il terzo pignorato debba considerarsi litisconsorte necessario nel suddetto giudizio. (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Analizziamo la vicenda sottoposta all'esame dei giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il creditore procedente ha pignorato i crediti vantati nei confronti dell'Istituto di credito, sulla base di una serie di titoli esecutivi di formazione giudiziale.

L'ente esecutato ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.615, comma 2, c.p.c. Tuttavia l'esecuzione non è stata sospesa e le somme pignorate sono state assegnate.

Successivamente, l'opposizione è stata accolta nel merito dal Tribunale che ha condannato il creditore alla restituzione delle somme assegnate in suo favore.

Proposta impugnazione, la Corte di Appello ha riformato la decisione di primo grado riconoscendo sussistente il credito del creditore procedente pari ad € 61,39 e fondata l'opposizione solo per la maggiore somma richiesta in via esecutiva e condannando il creditore procedente alla restituzione delle somme corrispondenti.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello il creditore procedente ha proposto ricorso per cassazione lamentando il difetto di integrità del contraddittorio non essendo stato chiamato in causa nel giudizio di merito l'Istituto di credito, quale terzo pignorato. 

 La decisione della Corte di Cassazione

In merito alla questione dell'integrazione del contraddittorio nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi, i giudici di legittimità hanno richiamato il principio di diritto enunciato dalla propria recente giurisprudenza, secondo cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art.543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n.26049/2018, Sez. 6, Ord. n.4964/2019).

L'enunciazione di questo principio costituisce il superamento di ogni precedente incertezza in proposito, in quanto la Corte ha precisato che il terzo pignorato deve essere considerato litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi sempre e senza alcuna distinzione per ragioni sia di sistema, sia di semplicità, sia di coerenza.

Sul punto la Corte ha affermato che in teoria non sempre il terzo pignorato è stato ritenuto litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha ammesso che il terzo pignorato a) possa essere considerato litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione tutte le volte che in esso si discuta della validità e congruità della forma di pignoramento adottata e b) che possa intervenire volontariamente nel processo oppositivo tutte le volte che vi abbia un interesse. La giurisprudenza di legittimità ha, nel tempo, ampliato il concetto di "interesse" fino a ricomprendervi tutte le più frequenti ipotesi astrattamente concepibili; ad es. si è ammesso l'intervento del terzo giustificato dalla volontà di controllare la destinazione delle somme pignorate o di sostenere le ragioni dell'opponente, nonché se ne è ritenuta necessaria la chiamata in causa quando l'opposizione abbia ad oggetto l'invalidità del pignoramento o l'illegittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'inefficacia di esso e così via (Cass., Sez. 3, Sentenza n.13533/2021).

 Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ravvisato

  • sia il palese interesse diretto del terzo pignorato a partecipare al giudizio, i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera patrimoniale del terzo pignorato. Ciò in quanto l'oggetto del giudizio è costituito dalla validità e dal'efficacia degli atti del processo esecutivo ed in particolare dell'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati emessa dal giudice dell'esecuzione, provvedimento questo che costituisce titolo esecutivo nei confronti dello stesso terzo pignorato;
  • sia la nullità del giudizio, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado, per mancanza di un legittimato passivo necessario, il che impone l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (cfr. sul punto Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127/2013). Sul punto la Corte ha richiamato il principio secondo il quale «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.» (ex multis Sez. 3, Ordinanza n. 4665/2021).

Conseguentemente la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata rimettendo il procedimento al giudice di primo grado.

 

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