I Giudici della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33582 del 1 agosto 2016 hanno avuto modo di affermare che in tema di responsabilità penale nei c.d. reati omissivi propri, la accertata violazione delle regole cautelari da sole non è sufficiente.
Infatti, i giudici della quarta sezione, richiamando un orientamento consolidato, hanno affermato che "in tema di causalità nei reati colposi, va esclusa la responsabilità dell´agente quando l´evento si sarebbe comunque verificato in relazione al medesimo processo causale, nei medesimi tempi e con la stessa gravità od intensità, poichè in tal caso dovrebbe ritenersi che l´evento imputato all´agente non era evitabile (Sez. 4, n. 28782 del 09/06/2011 - dep. 19/07/2011, Cezza, Rv. 250713; Sez. 4, n. 31980 del 06/06/2013 - dep. 23/07/2013, Nastro, Rv. 256745; Sez. 4, n. 37094 del 07/07/2008 - dep. 30/09/2008, Penasa, Rv. 241025)."
Nel caso in esame, alcuni sanitari erano stati sottoposti ad omicidio colposo per la morte per asfissia prenatale di un nascituro durante il parto. Ai sanitari veniva contestato una condotta omissiva consistita nel non avere puntualmente monitorato la paziente con l´esame cardiotocografico fin dall´inizio del travaglio, dopo la somministrazione di un farmaco in grado di produrre una ipercontrattilità uterina .
I Giudici di merito di primo e secondo grado avevano pronunciato sentenza di assoluzione per mancanza del nesso causale tra la condotta omissiva e l´evento e più specificamente perché avevano giudicato non raggiunta la prova della efficienza causale dell´omissione non era stato accertato il momento nel quale era insorta la sofferenza fetale, Avverso la sentenza della Corte di Appello veniva proposto ricorso in Cassazione dalla difesa della parte civile secondo cui, ove il monitoraggio fosse stato eseguito come prescritto dalle linee guida in materia, lo stato di sofferenza si sarebbe potuto rilevare con molto anticipo e l´evento morte evitare con elevato grado di probabilità logica.
La tesi difensiva proposta dalla ricorrente parte civile non è stata condivisa dai giudici della Corte, per il principio giuridico sopra richiamato, pur tuttavia ritenendosi, nella parte motivazionale della sentenza impugnata, una assenza di informazioni circa il tempo di insorgenza della sofferenza fetale e il connesso giudizio relativo alla tipologia di intervento in astratto salvifico."
Per tale ragione i giudici di legittimità hanno ritenuto di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio.
Sentenza allegata
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