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Con la sentenza n. 52663 del 22 novembre, la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna pronunciata verso un uomo che non aveva versato mezzi necessari per il mantenimento dei figli, sul presupposto che la minore età dei figli costituisce essa stessa, in via presuntiva, una condizione di bisogno, cui consegue ex lege l'obbligo per i genitori di assicurare loro i mezzi di sussistenza, obbligo che non viene meno neppure qualora al sostentamento del minore provveda l'altro genitore o un terzo.
Il caso sottoposto dall'attenzione della Corte prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato del reato di cui all'articolo 570, comma 2 n. 2 c.p., per avere fatto mancare ai figli minorenni i mezzi necessari per il loro mantenimento.
Per tali fatti, il Tribunale di Palermo condannava l'uomo alla pena ritenuta di giustizia.
La Corte di Appello di Palermo riformava in parte la decisione di condanna emessa dal Tribunale, riducendo la pena inflittagli dal primo giudice alla misura finale di due mesi di reclusione ed Euro 200,00 di multa e concedendogli il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Ricorrendo in Cassazione, il padre deduceva vizio di motivazione riguardo alla sussistenza della prova dello stato di bisogno dei soggetti beneficiari, evidenziando come la Corte territoriale, nel ritenere provata l'esistenza di siffatto stato, si fosse posta in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità.
In seconda istanza, l'imputato deduceva violazione di legge e diversi vizi di motivazione in relazione agli artt. 43 e 570 c.p. nonché 125 e 546 c.p.p. in punto di valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
La Cassazione non condivide le tesi difensive dell'imputato, ritenendole manifestamente infondate.
Il secondo comma dell'art. 570 c.p., sanziona la condotta di chi, obbligato alla loro prestazione, fa mancare i mezzi di sussistenza nei confronti delle specifiche categorie di soggetti indicati dalla norma, tra i quali si annoverano i figli minori.
In punto di diritto gli Ermellini rilevano come la minore età dei figli costituisce essa stessa, in via presuntiva, una condizione di bisogno, cui consegue ex lege l'obbligo per i genitori di assicurare loro i mezzi di sussistenza, obbligo che non viene meno neppure qualora al sostentamento del minore provveda l'altro genitore o un terzo.
Difatti, lo stato di bisogno del figlio minore ricorre, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 570, comma 2, c.p., anche nell'ipotesi in cui alla somministrazione, in suo favore, dei necessari mezzi di sussistenza provveda l'altro genitore, ovvero pensino altri congiunti, così come anche nel caso di percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza: il fatto che la prole abbia ricevuto da altri i mezzi di sussistenza, per le più urgenti necessità, costituisce prova dello stato di bisogno in cui versa il minore.
Alla luce di tanto, con specifico riferimento al caso di specie, del tutto destituita di fondamento è l'affermazione del ricorrente secondo cui lo stato di bisogno non inerisca de iure alla condizione di minore età dei soggetti beneficiari degli obblighi di assistenza di cui all'art. 570 c.p.
In relazione alla seconda doglianza proposta, invece, la Corte ne afferma l'improponibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p., in quanto inerente direttamente l'oggetto del giudizio, sotto il profilo della valutazione della sussistenza del dolo del reato ipotizzato, rimessa alla esclusiva competenza del giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se logicamente motivata.
In virtù di tanto, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.
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