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Nuova collocazione del figlio e assegno di mantenimento

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I giudici di Piazza Cavour ritornano sul tema dell'assegno di mantenimento con la pronuncia n. 17689/19.Precisamente stabiliscono che la variazione di tale assegno non può essere determinata "sic et simpliciter" sulla base del nuovo collocamento del figlio.

Il sostrato giuridico che legittima la rimodulazione dell'assegno è il procedimento di revisione in seno alla sentenza di separazione o divorzio, a seguito di fatti sopravvenuti che importano modifiche di carattere patrimoniale. Sono dunque irrilevanti per l'assegno di mantenimento quegli effetti prodottisi dalla pronuncia di un altro Giudice o dalla condotta dell'obbligato.

Il caso de quo vede protagonista un padre che aveva interrotto il versamento dell'assegno al figlio previamente collocato presso la madre: il figlio infatti era stato affidato dal Tribunale dei Minori al Comune e ricollocato presso il padre. Alla richiesta giudiziale degli arretrati da parte della madre il padre rispondeva con un'opposizione al precetto poi respinta dal Tribunale di Treviso poiché le modifiche all'assegno stesso dovevano avvenire nella sede opportuna cioè a seguito del procedimento di revisione. 

Anche la Corte d'Appello spendeva le medesime osservazioni rigettando l'appello stesso. Il ricorso per Cassazione che, poi, presentava il padre si basava sull'assunto che le pronunce del Tribunale dei Minori (che tra le altre cose aveva sospeso i genitori dalla potestà genitoriale) avessero una competenza concorrente con quelle del Tribunale di Treviso sicché le stesse avevano determinato una modifica della sentenza di divorzio con contestuale cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del padre.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso osservando, anzitutto, che con l'opposizione a precetto possono essere fatti valere solo vizi formali della sentenza di divorzio e non già i fatti sopravvenuti che vanno allegati nel procedimento di revisione non potendo trovare ingresso, per le ragioni anzidette, nel processo esecutivo. 

Sebbene le statuizioni sugli aspetti patrimoniali sono suscettibili di modifica, essi richiedono sempre l'intervento di un Giudice specializzato che attesti e valuti le circostanze del caso. Le analisi fatte dal Giudice sui versanti patrimoniali e non patrimoniali non comporta che le stesse abbiano una reciproca inferenza.

Gli Ermellini replicano, ancora, che i provvedimenti del Tribunale dei Minori non hanno riguardato gli aspetti patrimoniali a seguito del ricollocamento.

Non è infine possibile prescindere, per ragioni di ordine pubblico poste a presidio di determinati soggetti, dalla pronuncia di un Giudice quale rimedio tassativo posto dalla legge. 

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