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E' nulla, per violazione dell'art. 53 del Regio Decreto numero 148 del 1931, la sanzione disciplinare inflitta in assenza di un'audizione verbale del lavoratore richiesta (per iscritto) entro il termine di cinque giorni previsto dal comma 8 del medesimo articolo.
Infatti, il termine di cinque giorni prescritti dall'art. 53, del Regio Decreto numero 148 del 1931 , deve ritenersi rispettato anche nel caso in cui, entro il predetto termine, il lavoratore abbia fatto richiesta (per iscritto) di essere sentito personalmente con l'assistenza di un sindacalista, a nulla rilevando, in senso contrario, che l'audizione avvenga oltre il termine di cinque giorni citato.
Cass., sez. Lav., ord. n. 6555/2023.
Il licenziamento disciplinare è la sanzione più grave che il datore di lavoro possa adottare in caso di inosservanza da parte del lavoratore degli obblighi derivanti dal contratto, dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Secondo la Cassazione, ogni qual volta il datore di lavoro reagisca con il licenziamento ad un inadempimento del lavoratore, si configura un licenziamento disciplinare, ciò indipendentemente dal fatto che il codice disciplinare applicato nell'azienda preveda o meno questa sanzione.
Trattandosi di una forma di recesso unilaterale che incide, oltre che su un rapporto di natura privatistica, su un diritto costituzionalmente garantito (il diritto al lavoro), anche il licenziamento determinato da motivi disciplinari deve rispettare tutta una serie di requisiti non solo sostanziali, ma anche procedurali.
In via generale, l'esercizio del potere disciplinare è regolamentato dall'art. 7 della Legge numero 300 del 1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), che articola il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni in 4 fasi:
- la pubblicità del codice disciplinare,
- la contestazione del fatto,
- il contraddittorio con il lavoratore,
- l'applicazione della sanzione.
L'inosservanza delle regole che disciplinano anche di una sola di tali fasi, determina l'illegittimità della sanzione e, quindi, per quanto di interesse in questa sede, la nullità del licenziamento disciplinare.
L'art. 7 della L. 300/1970, rappresenta la norma di riferimento in materia di procedimento disciplinare nel lavoro subordinato, tuttavia, in alcuni settori, per varie ragioni, si applica una normativa a carattere speciale.
Per gli autoferrotranvieri, l'art. 53 del Regio Decreto numero 148 del 1931 (Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) così dispone:
In base ai rapporti che pervengono alla Direzione o dagli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze.
Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi.
I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.
Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo.
In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli articoli 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere.
Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell'art. 46, la permanenza dell'agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo.
L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale.
Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.
Nel caso in cui l'agente abbia presentate le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso.
Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso.
Com'è facile notare, la normativa speciale offre al lavoratore, in caso di destituzione, maggiori garanzie; a costui, infatti, è assicurato (diversamente da quanto previsto dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori) un duplice contraddittorio: il primo innanzi ai funzionari incaricati delle indagini necessarie per l'accertamentodeifatticostituenti le mancanze, il secondo, entrocinquegiornidalla notifica dell'opinamento provvisorio (ossia la contestazione formale della sanzione), termine entro cui l'interessato può presentare a voce o per iscrittoeventualinuove giustificazioni. Solo decorso tale ultimo termine, l'opinamento diviene definitivo.
Infine, entro dieci giorni dalla comunicazione della sanzione disciplinare opinata, il lavoratore può chiedere, ove abbia presentato le sue difese, ma queste non siano state accolte, che sulle punizioni si pronunci il Consiglio di disciplina, detta richiesta sospende la sanzione sino alla pronuncia di detto Consiglio.
Nell'ordinanza n. 6555/2023 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che il termine di cinque giorni prescritti dall'art. 53, del Regio Decreto numero 148 del 1931 , deve ritenersi rispettato anche nel caso in cui, entro il predetto termine, il lavoratore abbia fatto richiesta (per iscritto) di essere sentito personalmente con l'assistenza di un sindacalista, a nulla rilevando, in senso contrario, che l'audizione avvenga oltre il termine di cinque giorni citato.
Secondo i giudici di legittimità, sebbene il settore degli autoferrotranvieri sia oggetto di disciplina settoriale, può essere invocato, anche rispetto a tale categoria di lavoratori, il medesimo principio generale formulato per i rapporti di lavoro cui si applica lo Statuto die Lavoratori, principio secondo il quale se il lavoratore ha un termine per difendersi dalle contestazioni disciplinari, e può scegliere fra modalità scritta o verbale, le sue difese orali sono tempestive qualora, nel medesimo termine, egli chieda di essere sentito, anche se poi la sua audizione avvenga a termine scaduto.
Naturalmente, conclude poi sul punto la Suprema Corte, una richiesta del lavoratore in tal senso è di per sé sola sufficiente ad indurre l'obbligo datoriale di procurare la sua audizione, non essendo necessaria al riguardo un'intimazione ex art. 1217 c.c..
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Paola Mastrantonio, avvocato; amante della libertà, della musica e dei libri. Pensiero autonomo è la mia parola d'ordine, indipendenza la sintesi del mio stile di vita. Laureata in giurisprudenza nel 1997, ho inizialmente intrapreso la strada dell'insegnamento, finché, nel 2003 ho deciso di iscrivermi all'albo degli avvocati. Mi occupo prevalentemente di diritto penale. Mi sono cimentata in numerose note a sentenza, pubblicate su riviste professionali e specializzate. In una sua poesia Neruda ha scritto che muore lentamente chi non rischia la certezza per l'incertezza per inseguire un sogno. Io sono pienamente d'accordo con lui.