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Non tutelabile l’interesse al corretto posizionamento della segnaletica stradale.

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TAR Campania, sentenza del 18 aprile 2024, n. 2562.


La settima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ha rigettato il ricorso proposto da un privato cittadino contro il silenzio-inadempimento formatosi relativamente ad alcune sue richieste, volte alla rimozione di un attraversamento pedonale ritenuto non conforme alla normativa del codice della strada.

A determinare il rigetto del ricorso, è stata la mancanza di una delle condizioni dell'azione, e, nello specifico, la mancanza di un interesse giuridicamente tutelabile al rispetto del corretto posizionamento della segnaletica stradale.

Più nel dettaglio, il giudice amministrativo, dopo aver premesso che, nel processo amministrativo, l'interesse a ricorrere corrisponde ad una specifica utilità o posizione di 

vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente, ha successivamente chiarito che tale interesse sussiste solo in presenza di alcuni imprescindibili presupposti, ossia:

- che la posizione azionata dal ricorrente lo collochi in una situazione differente dall'aspirazione alla mera ed astratta legittimità dell'azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati;

- che sussista una lesione della sua posizione giuridica;

- che sia individuabile un'utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento;

- infine, che non sussistano elementi tali per affermare che l'azione si traduca in un abuso della tutela giurisdizionale. 

 Non essendo ravvisabili nel caso di specie tali indefettibili presupposti, il TAR ha ritenuto di dover qualificare la posizione giuridica vantata dal soggetto come interesse di mero fatto e non come interesse legittimo.

Da notare, però, che a tale conclusione il giudice amministrativo è pervenuto "allo stato degli atti", ossia sulla base delle risultanze processuali.

Si legge, infatti, nella sentenza, che la qualificazione della posizione giuridica del ricorrente quale interesse di mero fatto è dipesa esclusivamente dalla mancata allegazione (e prova) di circostanze da cui inferire la "personalità" della lesione lamentata dal ricorrente.



Nome File: TAR-Campania-02562-2024
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