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Non sono utilizzabili le intercettazioni eseguite dopo che il PM ne aveva disposto la cessazione.

I giudici della Quinta Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28566 dell´ 8 giugno 2017, hanno affermato il principio secondo cui le intercettazioni operate dalla polizia giudiziaria in data successiva al decreto di cessazione emesso dal PM, non possono essere utilizzate, in quanto sine titulo e quindi illegittime
I giudici della Quinta Sezione hanno avuto modo di enunciare tale principio a seguito del ricorso proposto dalla difesa dell´imputato contro la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la sentenza di condanna nei confronti di un soggetto imputato per il reato di concorso nel falso di un atto pubblico. I giudici di legittimità hanno infatti accolto l´eccezione sollevata dalla difesa dell´imputato secondo cui le operazioni di intercettazioni non potevano proseguire a seguito di provvedimento di cessazione emesso dal PM. In questo caso infatti non può operare né la ratifica ne la proroga a posteriori da parte del PM.
Tale principio applicato dalla Corte di Cassazione trova il suo fondamento giuridico nell´art. 271 del cpp che elenca i casi in cui deve operare il divieto di utilizzazione delle intercettazioni e nell´art. 267 cpp. che indica le forme e le modalità in cui le intercettazioni debbano eseguirsi.
Nel caso di specie era accaduto che il PM aveva richiesto al GIP l´autorizzazione a poter disporre intercettazioni sull´utenza telefonica in uso all´imputato che veniva concessa; a distanza di quattro giorni lo stesso P.M. disponeva la cessazione delle operazioni di intercettazione, ma la polizia giudiziaria, nel verbale dava atto di aver iniziato le operazioni tecniche di intercettazione il giorno precedente.
La difesa dell´imputato, ricorreva così in Cassazione, chiedendo la non utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per violazione dell´art. 271 e 267 c.p.p., in quanto successivi al provvedimento di "cessazione" del P.M..
La difesa sosteneva inoltre che i risultati delle intercettazioni non potevano essere recuperati per nessun motivo né con un atto implicito di "ratifica", né mediante successive richieste di proroga da parte del PM.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso in quanto il provvedimento di cessazione disposto dal PM deve essere inteso come un vero e proprio esercizio del potere di rinuncia a continuare le operazioni di intercettazioni ed inoltre con riferimento all´istituto della "ratifica", lo stesso deve ritenersi del tutto estraneo alla delicata materia delle intercettazioni.
Per tali motivi quindi il ricorso è stato accolto con il consequenziale annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello competente.
Si allega testo sentenza

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