Lo ha stabilito, in sintesi estrema, la Suprema Corte di Cassazione, sez. VI Civile -1, con Ordinanza n. 5364 del 2016.
Con tale ordinanza è stato chiaramente espresso il principio in base al quale non sempre all´impotenza (coeundi) del marito segue la revocatoria del matrimonio, ma può seguirne semplicemente la nullità; ciò, non accade infatti nei casi in cui, come nella fattispecie in esame, vi sia piena consapevolezza della moglie in ordine al disagio del marito.
Antefatto
Un uomo si rivolgeva alla Corte d´appello di Bari per ottenere la dichiarazione di efficacia ed esecutività nell´ordinamento italiano della decisione del Tribunale Ecclesiastico Regionale per la Puglia con cui era stato dichiarato nullo il matrimonio concordatario dallo stesso contratto con A. D. A. per "impotentia coeundi" . La moglie si costituiva chiedendo la reiezione della domanda, sostenendo che la sentenza del T.E. non fosse delibabile perché dopo il matrimonio, la coppia aveva comunque convissuto per undici mesi; la delibazione avrebbe comportato lesione del principio di affidamento e di quello di buona fede; perché la stessa non poteva sapere della patologia del marito, che invece ne era a conoscenza e non aveva informato la donna, lasciandole intendere che la sua astinenza fosse legata al desiderio di attendere le nozze, per poi consumare il matrimonio.
A. proponeva altresì domanda riconvenzionale chiedendo una provvisionale in suo favore, e riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
La Corte territoriale accoglieva la domanda dell´uomo, dichiarando l´efficacia nell´ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica, e respingeva quella riconvenzionale. A giudizio del Giudice di merito, infatti, i motivi addotti da A. a sostegno della non delibabilità della sentenza erano infondati.
Contro la sentenza della Corte d´appello di Bari n. 743 del 2012 proponeva ricorso per cassazione A., affidandosi a vari motivi; il ricorso veniva deciso con sentenza della Suprema Corte n. 9044 del 2014. La donna rimetteva poi ancora in discussione l´efficacia della pronuncia del Tribunale ecclesiastico con cui veniva stata sancita la nullità del matrimonio a causa dell´impotenza dell´uomo.
Motivi della decisione
I Giudici Supremi condividono quanto precisato dai Giudici Territoriali. Questi ultimi avevano adeguatamente motivato le ragioni del proprio convincimento circa la conoscibilità, da parte della A., che era stata a lungo fidanzata con N., della disfunzione sessuale di quest´ultimo. Posto che, come a più riprese segnalato tanto dal Giudice di merito quanto dalla Suprema Corte, hanno quindi affermato, nel caso in esame è stata esclusa la non conoscibilità da parte di A. della condizione del coniuge, la censura era da ritenersi infondata in ragione dell´inesistenza, nel nostro ordinamento, di un principio di ordine pubblico secondo cui il vizio che inficia il matrimonio può essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia stato viziato.
Posto, ancora che consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito che l´errore revocatorio opponibile ad una sentenza del Giudice della legittimità consiste nella mancata percezione, da parte del Giudice, di un motivo di ricorso, le varie sub¬censure che compongono il motivo omettono d´ identificare specifici errori di fatto risultanti dagli atti o documenti della causa, non hanno ad oggetto supposti errori percettivi, e si risolvono nella sostanziale riproposizione dei motivi di ricorso per cassazione già formulati nel giudizio conclusosi con la sentenza qui impugnata.
Per queste ragioni il Collegio preso atto dell´atto di rinuncia della parte ricorrente accettata dalla controparte, ha dichiarato l´estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
Si allega ordinanza .