I giudici della Prima Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 33081 del 28 luglio 2016 hanno stabilito che le particolari condizioni di salute dell´imputato possono rappresentare la prova del giustificato motivo di temporanea permanenza del territorio italiano. Pertanto il cittadino extracomunitario raggiunto da un ordine di allontanamento, chiamato a rispondere del reato di cui all´art. 14 comma 5-ter del D.Lgs. n. 286 del 1998(trattenimento illegale nel territorio italiano) avanti al Giudice di Pace, non potrà essere considerato penalmente responsabile se ha contravvenuto all´ordine di allontanamento.
Nel caso in esame, l´imputato, non aveva ottemperato all´ordine di allontanamento emesso dal Questore e per questo motivo era stato chiamato a rispondere del reato di cui all´art. 14 comma 5-ter del D.Lgs 286 del 1998. La difesa aveva sostenuto che sussistevano giusti motivi che avevano impedito all´imputato di allontanarsi rappresentati dalle precarie condizioni economiche ma soprattutto delle particolari condizioni di salute. Il Giudice di Pace aveva omesso di valutare la prova del giustificato motivo e condannavo il cittadino extracomunitario. La sentenza veniva impugnata avanti la Corte di Cassazione e i giudici di legittimità hanno annullato la sentenza censurando la sentenza del Giudice di Pace in quanto non aveva considerato e valutato come prova del valido motivo di giustificazione del mancato allontanamento, la documentazione attestante le particolari condizioni di salute dell´imputato.
Segue sentenza allegata
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.