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Legittima confisca per equivalente su conti correnti di società fallita?

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Con la sentenza in commento, la n. 45574/2018, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dalla confisca per equivalente, disposta sui conti correnti di un fallimento, decretando l'illegittimità del provvedimento ablatorio.

Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli disponeva il sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca sui conti correnti di una società fallita, stante l'imputazione a carico dell'amministratore della società in bonis per reati fiscali. 

Per omesso versamento di ritenute certificate veniva disposto il sequestro, ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 74/2000, del prodotto e/o profitto del reato, consistente nel risparmio di imposta, realizzato in capo alla società.

Veniva data esecuzione a tale provvedimento, non essendo possibile procedere con un sequestro c.d. diretto, tramite l'apposizione del vincolo di indisponibilità per equivalente sui conti correnti della società, fallita qualche anno prima, e dunque su quelli intestati alla curatela fallimentare, su cui era confluita tutta la massa attiva del fallimento, funzionale al soddisfacimento dei creditori sociali.

Ricorreva per Cassazione il curatore del fallimento, a mezzo di un procuratore speciale, rilevando anzitutto la propria legittimazione a proporre tale ricorso ed evidenziando l'illegittimità del provvedimento ablatorio.

Rilevava, infatti, come la società fosse fallita nel 2013 e solo 4 anni dopo, nel 2017, fosse stato disposto il sequestro sui beni della fallita, ovvero quando già tutto il patrimonio attivo della società era stato posto nella esclusiva disponibilità dal curatore e da lui amministrato al fine di soddisfare al meglio le ragioni dei creditori concorsuali.

Secondo la difesa della curatela, quindi, la misura ablatoria non avrebbe potuto realizzare alcuna finalità sanzionatoria nei confronti dell'autore del reato, al quale era rimasta solo la titolarità formale di quei beni.

Da ciò ne derivava la sua illegittimità.

In pratica, rilevava come la misura cautelare non avrebbe potuto realizzare il suo scopo, andando ad incidere su un patrimonio separato, nella disponibilità di un terzo estraneo al reato.

I punti fermi di questa vicenda sono:

1. il provvedimento di sequestro è sopravvenuto alla sentenza di fallimento;

2. a seguito della sentenza di fallimento, i beni del fallito sono pacificamente appresi dalla curatela ai sensi dell'art. 42 l. fall., e ciò a prescindere dal dibattito civilistico sul fatto che si tratti di pignoramento presso terzi o di spossessamento e di creazione di un patrimonio separato;

3. dopo il fallimento, dal 2013,  i beni confluiti nella massa fallimentare non sono più nella disponibilità del fallito;

4. il denaro giacente sui conti correnti della curatela non deriva solo dalla liquidazione dei beni del fallito, ma è anche frutto dell'attività gestoria del curatore. 

Cominciando dalla disamina della sentenza sotto il profilo della titolarità dei beni, la Corte osserva come nel caso di specie la preesistenza della procedura fallimentare releghi ad un ruolo secondario il provvedimento di sequestro. 

L'indisponibilità dei beni in capo al fallito, infatti, ne preclude la apprensione a fini di confisca, in quanto la procedura fallimentare è posta a presidio di interessi che travalicano quelli privatistici del fallito, arrivando a colorarsi di profili strettamente pubblicistici quali la necessità che il tracollo di un'impresa non investa anche tutti coloro che con tale impresa hanno avuto un rapporto commerciale/economico.

La disponibilità, osserva la Corte, soprattutto in sede penale, prescinde dalla titolarità, non essendone neppure il presupposto automatico.

In questo senso, lo spossessamento che segue il fallimento dei beni del fallito attribuisce al curatore il pieno potere di gestione per evitarne il depauperamento in ottica di soddisfacimento degli interessi dei creditori.

Ciò esclude la legittimità del sequestro, coerentemente con il potere riconosciuto alla curatela di impugnare il provvedimento cautelare, essendo proprio la disponibilità dei beni a conferirle tale legittimazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 322, 322 bise 325 c.p.p., laddove si prevede che ha diritto ad impugnare colui al quale e cose sono state sequestrate.

La Corte passa poi ad esaminare l'oggetto su cui è caduta la cautela reale.

Si trattava infatti di somme in giacenza sui conti correnti della procedura fallimentare.

Su quei conti non vi erano però solo somme facenti parte del patrimonio del passivo, ma anche quelle frutto del potere di gestione e di amministrazione demandato alla curatela, vuoi per l'effetto di iniziative giudiziarie quali le revocatorie, vuoi per attività meramente liquidatorie che vengono ad accrescere la massa attiva del fallimento.

Esse non sono quindi riconducibili all'attività della fallita in senso stretto e dunque non rappresentano prodotto o profitto del reato presupposto. 

Secondo la Corte, la natura delle somme in giacenza sui conti rappresenta, quindi, chiaro ostacolo alla applicabilità dell'art. 12 bis.

Tale disposizione, infatti, individua un limite alla operatività della confisca nei beni di terzi estrani in buona fede rispetto al reato.

Data la natura di terzo della procedura fallimentare rispetto alla società fallita e la indisponibilità dei beni in capo all'imputato, non sarebbe, dunque, possibile procedere con l'applicazione della misura cautelare nei suoi confronti.

Infine, la Corte si sofferma sulla natura della confisca disposta nei confronti della società.

Come noto, infatti, la confisca può essere diretta o per equivalente ma, mentre quella per equivalente può essere disposta per reati tributari anche nei confronti della società di cui l'amministratore è ritenuto responsabilità del reato, diversamente, non può essere per la confisca per equivalente.

Quest'ultima misura, infatti, non è diretta a colpire in maniera diretta i beni che sono profitto o prezzo del reato, ma beni che rappresentano un valore equivalente al risparmio di imposta realizzato con la commissione del reato tributario.

Quest'ultima confisca può attingere solo beni nella disponibilità dell'imputato.

E' ormai ius receptum che la confisca disposta nei confronti dei conti correnti della società amministrata dall'imputato è confisca diretta, in quanto il denaro è bene fungibile e il risparmio di imposta realizzato è stato comunque a favore della società (che non può rispondere in proprio del reato, stante la mancanza dei reati tributari tra quelli previsti dal catalogo della 231/2001). Non è possibile, di rimando, disporre nei confronti di tale società anche della confisca per equivalente, che può colpire – come visto - solo i beni nella disponibilità dell'imputato.

Ebbene, la Corte osserva come nel caso di specie - per espressa indicazione del giudice nel suo provvedimento ablativo - non si possa parlare di confisca diretta, ma per equivalente, anche data la provenienza delle somme sul conto della curatela.  

Di talché il provvedimento, anche sotto questo profilo, è illegittimo e viene annullato senza rinvio. 

 

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