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Con ordinanza n. 26597 del 22 ottobre 2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno confermato l'orientamento ormai consolidatosi in giurisprudenza, secondo cui, in riferimento alle controversie internazionali aventi ad oggetto contratti di lavoro stipulati tra datore di lavoro italiano e lavoratore straniero, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano, qualora il dipendente abbia scelto di adire tale Giudice. Tale giurisdizione resta ferma anche in presenza di una clausola compromissoria derogatoria di essa. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità. Il ricorrente è straniero e ha lavorato sempre all'estero alle dipendenze di una società con sede in Italia. È accaduto che il ricorrente ha chiamato in giudizio detta società, chiedendo che fosse dichiarata la nullità, l'inefficacia o l'invalidità del termine apposto ai numerosi contratti di lavoro intercorsi fra le parti, con loro conversione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché chiedendo dichiararsi l'illegittimità della sua risoluzione. La convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano e il ricorrente ha proposto il regolamento preventivo di giurisdizione. Il caso è giunto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Quest'ultima, innanzitutto, parte dall'esame della peculiarità del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Tale rapporto è caratterizzato dal fatto che il lavoratore, ricorrente, è straniero e ha lavorato all'estero, alle dipendenze della società con sede in Italia. Con riferimento a questo tipo di rapporto, è necessario richiamare il seguente quadro normativo:
Fatta questa breve premessa normativa, appare evidente che le suddette norme trovano applicazione anche al caso in cui il dipendente sia straniero. Con l'ovvia conseguenza che quest'ultimo avrebbe la possibilità di adire il Giudice italiano, ove il datore di lavoro fosse domiciliato in Italia.
Orbene, tornando alla fattispecie di cui stiamo discorrendo, le peculiarità del rapporto di lavoro soddisfano i requisiti di cui alle disposizioni suddette, con l'ovvia conseguenza che bene ha agito il ricorrente, chiamando in giudizio la datrice di lavoro, con sede in Italia, dinanzi alle autorità giudiziarie italiane.
D'altro canto, la soluzione scelta dal ricorrente trova conferma nell'orientamento consolidato della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in virtù del quale assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della giurisdizione del giudice italiano, il dato oggettivo del domicilio o della residenza in Italia del convenuto, a prescindere dalla nazionalità (cfr. Cass. S.U. n. 12907/11; Cass. S.U. n. 25275/06; Cass. S.U. n. 4807/05). Orientamento, questo, condiviso dai Giudici di legittimità nel caso di specie. A parere di questi ultimi, inoltre, nella questione in esame, non osta alla giurisdizione del giudice italiano neppure l'esistenza della clausola compromissoria derogatoria di detta giurisdizione, contenuta nel contratto di lavoro stipulato tra le parti del giudizio. E ciò in considerazione del fatto che:
Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che la scelta del lavoratore straniero non si è posta in contrasto con quanto statuito dal combinato disposto delle disposizioni su richiamate, con l'ovvia conseguenza che, nella fattispecie in oggetto:
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.