I giudici della
Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno stabilito con la sentenza n. 31628 del 27 giugno 2017 che
non si configura alcun reato di abuso di ufficio nel provvedimento del direttore del dipartimento di area ospedaliera con il quale viene disposto il
trasferimento di alcune unità senza il preventivo nulla osta del sindacato. Secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità si tratta infatti
di legittimo esercizio del potere organizzativo per il quale il giudice penale non può sindacare il merito della azione amministrativa. Nel caso di specie era accaduto che con sentenza del GUP era stato prosciolto il direttore di un dipartimento di area ospedaliera, cui era stato contestato il reato di abuso di ufficio ex art. 323 c.p. per avere procurato un danno ingiusto a tre dipendenti, per averne disposto l´ adibizione ad unita` operative diverse da quelle ove al avevano prestato servizio, con provvedimenti che, secondo il pubblico ministero.
Secondo la tesi accusatoria il provvedimento di trasferimento era stato adottato dal funzionario senza averne la specifica competenza ed in assenza del preventivo nulla osta delle organizzazioni sindacali .
Avverso la sentenza di assoluzione dell´imputato, proponeva ricorso per cassazione il PM, in particolare sostenendo ribadendo e riassumendo i punti decisivi del quadro accusatorio.
I giudici della Quarta Sezione, nell´affermare il principio di cui sopra, hanno dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto il ricorso proposto appariva mirato a sindacare il merito della azione amministrativa. I giudici di legittimità hanno inoltre evidenziato, nel caso concreto, l´assenza degli elementi concreti per poter affermare che l´imputato abbia agito con l´intenzione di produrre un danno. Si ricorda che il reato di abuso d´ufficio p.e p. dall´art. 323 c.p per potersi configurare è necessario che l´agente abbia agito con l´intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero per arrecare ad altri un danno ingiusto.
Si allega testo sentenza
Ciò, secondo i Supremi Giudici, sarebbe dimostrato non tanto dalla assenza di (segnalazione di) un´evidente violazione delle regole da parte del pubblico ufficiale, quanto la totale assenza di elementi concreti per ritenere che l´imputato, pur in ipotesi di errore nella gestione, intendesse produrre intenzionalmente un danno.
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