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Nomina revisore legale dei conti, nuovi limiti

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È tempo di approvazione del bilancio di esercizio appena concluso. Quest'anno si dovrà fare attenzione ai nuovi limiti per la nomina obbligatoria del Revisore dei Conti per le società a responsabilità limitata e cooperative, in quanto sono stati notevolmente ridotti.

Il D. Lgs. n. 14/2019 ha dato attuazione alla legge numero 155 del 19 ottobre 2017, legge delega con la quale il Parlamento ha delegato il Governo alla riforma della disciplina relativa alla crisi d'impresa ed all'insolvenza, con inevitabili risvolti tributari.

Il testo ha previsto anche una serie di modifiche importanti che riguardano l'organo di controllo della Società a responsabilità limitata.

Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ha abbassato le soglie previste per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore delle Srl e inoltre interviene per regolare la mancata nomina dell'organo di controllo, attribuendo ai soci delle S.r.l. il potere di denuncia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori. 

Il Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza si colloca in un'ampia riforma delle procedure concorsuali la quale, puntando ad un più efficiente coordinamento tra disciplina concorsuale e societaria, si pone l'obiettivo di anticipare l'insorgenza della situazione di crisi, in modo da intervenire tempestivamente.

In tal senso il legislatore attribuisce alla funzione di controllo interno un compito fondamentale per garantire una sana gestione dell'impresa.

La dimensione aziendale e le regole legislative sono sempre stati un limite a questa funzione, in quanto, solo le imprese di medio-grandi dimensioni hanno l'obbligo di munirsi di appositi organi con il compito di controllare l'operato degli amministratori e, più in generale, il corretto funzionamento dell'impresa.

Il legislatore ha ritenuto opportuno portare anche le imprese di minori dimensioni ad adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla rilevazione di una situazione di crisi in maniera tempestiva, allo scopo di preservare la continuità aziendale.

Per riuscire ad assolvere tale compito, le società devono munirsi di un apposito organo di controllo, Collegio sindacale, oppure di un Revisore legale dei conti, presidi necessari per la vigilanza e l'analisi aziendale, volta ad individuare quei fenomeni che possono costituire un segnale fondamentale di uno stato di crisi. Inoltre, i soggetti preposti al controllo, dopo aver individuato questi indizi, hanno il dovere di segnalare immediatamente all'organo amministrativo la possibilità di una futura crisi aziendale e quest'ultimo è responsabile di effettuare tutte le operazioni necessarie per salvaguardare il patrimonio aziendale, evitando che una possibile situazione di crisi, congiunturale o temporanea, possa aggravarsi in insolvenza e divenire, in futuro, irrisolvibile.

 

 La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1.totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

2.ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

3.dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti".

Le S.r.l. che rientreranno negli stringenti parametri fissati dalla novella, dovranno procedere alla nomina di revisori e sindaci, ma la disciplina normativa non esplica modalità operativa alcuna. Dalla relazione illustrativa si apprende tuttavia che "il comma 3 fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate all'intervento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo" e che "un termine più ampio non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma dei sistemi di allerta".

Va al contempo osservato che il punto da cui principia l'obbligo in esame coincide col momento in cui l'assemblea approva il bilancio, dando in tal modo atto del superamento dei nuovi limiti, ed assegnando alla stessa 30 giorni per provvedere (articolo 2477, comma VI, codice civile).

 

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