Lo hanno stabilito i supremi Giudici di Cassazione, sez. VI Civile, con la recente ordinanza n.5593 del 2018, con la quale è stata ancora una volta indirettamente sottolineata la natura assistenzialistica dell´assegno di mantenimento, non riconoscendosi, in quest´ordine di idee, alcun assegno alla moglie più giovane, con una maggiore potenzialità, rispetto all´ex marito, in termini di produzione di reddito.
Nel caso de quo, infatti, data la precaria situazione economica dell´ex marito, costretto a sostentarsi solo con la sua pensione, all´ex moglie giovane imprenditrice, proprietaria, tra l´altro, di una villa, il supremo Collegio, bilanciando le posizioni delle parti, e valutando anche la breve durata del matrimonio, non ha riconosciuto alcun assegno di mantenimento.
Se, infatti, in un primo momento da parte dei Giudici di "prime cure" era stato previsto un assegno in favore dell´ex moglie determinato in euro 300,00 mensili, i Giudici territoriali, prima, ed i Giudici di Piazza Cavour, poi, si sono mostrati di parere contrastante ponendo l´accento sulla diversa situazione reddituale degli ex coniugi e valorizzando anche il dato relativo alla breve durata del connubio.
Nel caso di specie, infatti, la Corte d´Appello di Catania, riformando la Sentenza di primo grado, ha eliminato del tutto l´obbligo dell´ex marito di corrispondere alla moglie separata l´assegno precedentemente riconosciuto.
Bilanciando le posizioni reddituali dei due coniugi i Giudici territoriali hanno anche valutato che l´uomo era stato costretto, per far fronte ad una considerevole esposizione debitoria, a vendere l´unico immobile di sua proprietà, scelta, appunto necessitata ma che lo aveva costretto ad affittare una casetta dove vivere.
Ciò detto andando ad incidere - con un esborso di 200 euro mensili, per far fronte all´affitto mensile - su una pensione già di per sé ridottissima, ossia di 750 euro mensili, conseguendone che la situazione economica dell´uomo aveva subito un ulteriore irreversibile peggioramento, a fronte di una situazione reddituale sicuramente più dignitosa della giovane ex moglie.
Gli Ermellini non hanno tra l´altro accolto le doglianze della donna volte ad una diversa valutazione degli elementi probatori, basate su una presunta illogicità della sentenza sull´assunto che in tale sede adita non è possibile ottenere una rivisitazione del giudizio di fatto, valutazione spettante al giudice di merito, e che il controllo di legittimità non comporta alcuna revisione del ragionamento decisorio.
I suddetti elementi hanno dato il giusto imput ai Supremi Giudici di Cassazione per confermare il diniego in ordine al detto assegno di mantenimento costringendo la giovane donna a dire addio all´assegno ed a pagare le spese del giudizio "temerario".
Alessandra Garozzo