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Niente addebito alla moglie che si allontana dall´abitazione coniugale in corso di separazione

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione sesta civile-1, pronunciandosi con Ordinanza n. 11785 del 2016, in merito ad una delicata questione di addebito della separazione alla moglie, scaturito dal fatto che la donna si fosse allontanata dalla casa coniugale quando ancora era in corso la separazione e che la stessa avesse una relazione, non provata, con altro uomo.
Già in sede d´Appello i Giudici non avevano ritenuto corretto sanzionare tale condotta con l´addebito in questione, stabilendo piuttosto l´assegno di mantenimento a favore della donna, in posizione economicamente più debole rispetto al marito.
Quanto stabilito dai Giudici d´Appello è stato ribadito in sede di Cassazione, avendo i Giudici ritenuto fondamentale tutelare la donna, che in realtà sembrava essersi allontanata dalla casa coniugale solo per evitare le conseguenze derivanti dall´incompatibilità caratteriale che ormai la separava dal coniuge e non, invece, al fine di coltivare un rapporto extra coniugale, la cui esistenza non era stata tra l´altro mai dimostrata in giudizio.
Non era stata fornita, infatti, alcuna prova in ordine alla violazione dei doveri di fedeltà e di assistenza familiare, il che ha determinato nei Supremi Giudici il convincimento della necessità di una conferma piena di quanto stabilito dalla Corte Territoriale in ordine alla revocatoria dell´addebito alla moglie e all´imposizione al marito di un assegno di mantenimento di euro ottocento mensili.
Per quanto sopra detto e rappresentato la Corte Suprema ha ritenuto necessario il rigetto del ricorso del marito.
Sentenza allegata
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