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"Nessuna udienza dal 15 luglio al 7 settembre". Il "periodo cuscinetto" nel paese della giustizia lumaca

GIUST4

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con propria circolare, adottata nel corso dei lavori del 22 maggio, ha stabilito che tutti i giudici italiani dovranno astenersi dal celebrare udienze nel periodo intercorrente tra il 15 luglio e il 7 settembre. La disposizione, immediatamente precettiva, comporta che in tale periodo non potranno essere fissate, nè in sede di prima comparizione né in sede di rinvio, udienze civili e penali, fatte salve, naturalmente, i casi di particolare urgenza disciplinati dalla legge.

Il provvedimento ha suscitato qualche perplessità, tenuto conto che quanto disposto dall'organo di autogoverno della Magistratura relativamente al corso del periodo feriale non coincide con analoga disposizione resa dal ministero della giustizia, che circoscrive tale periodo dal 26 luglio al 2 settembre. Il Consiglio Superiore della Magistratura, invece, ha allungato di ulteriori 15 giorni il periodo feriale, anche se tali dilatazione, secondo quanto chiarito nel sito istituzionale, che riporta in sintesi un estratto del provvedimento, è in qualche modo necessitata da una pronuncia resa dalla magistratura amministrativa e dalla esigenza, in generale, di individuare un periodo di cuscinetto nel corso del quale I magistrati possano gestire gli ultimi adempimenti prima della effettiva decorrenza del periodo feriale e riprendere, poi, all'inizio di settembre, la propria attività in modo ordinato.

Alcune associazioni forensi hanno tuttavia osservato che le stesse esigenze non sono state tenute in alcuna considerazione per gli avvocati, che si sono visti dimezzare alcuni anni fa il periodo feriale, che oggi è circoscritto al solo mese di agosto, senza che, riguardo alla decorrenza dei termini, trovassero spazio alcuno le osservazioni riguardo, appunto, l'opportunità  di un periodo cuscinetto, che a loro è stato negato. 

Tali considerazioni, unitamente a quella risaputa che vede la giustizia italiana fanalino di coda in Europa per i suoi tempi elefantiaci, non fanno che accrescere le perplessità riguardo un provvedimento che, anche se astrattamente giustificato, appare come un grazioso regalo dell'organo di autogoverno dei magistrati ai magistrati.

"Su iniziativa della IV e della VII commissione è stata approvata una delibera che ridetermina le modalità organizzative relative al periodo feriale in relazione alla pronuncia del Consiglio di Stato del 29 aprile 2019, che ha ritenuto le misure organizzative adottate insufficienti a garantire l'effettivo godimento delle ferie da parte dei magistrati". Così è presentato il provvedimento dal portale istituzionale del Csm, nel quale si aggiunge: "Nello specifico, il giudice amministrativo ha rilevato come sia necessario evitare che gli uffici dispongano autonomamente, dovendo essere l'organo di governo a dare indicazioni in ordine alle adeguate misure compensative da predisporre per rendere effettivo il godimento delle ferie, con specifico riferimento al deposito dei provvedimenti e alla preparazione delle attività successive al periodo di ferie. In questa prospettiva, il Consiglio di Stato reputa congruo un periodo c.d. cuscinetto di 15 giorni".

"Pertanto la delibera consiliare provvede in primo luogo a determinare il c.d. "periodo cuscinetto", stabilendo che i 10 giorni antecedenti e i 5 giorni successivi al periodo di ferie devono essere destinati rispettivamente alla definizione degli atti in corso e alla preparazione delle attività successive alla ripresa del lavoro, senza fissazione di udienze ordinarie nel periodo 15-25 luglio e 3-7 settembre (ad eccezione della trattazione degli affari urgenti e indifferibili).

Contestualmente vengono differiti i termini per la presentazione e approvazione dei prospetti feriali (in tal senso vengono anche modificati gli artt. 34-36 della circolare sulle tabelle).

Infine, vengono confermate le disposizioni di cui alla delibera del 25 marzo 2015 in ordine al recupero delle energie lavorative rispetto all'impegno nei giorni festivi, nelle ore notturne e nella giornata del sabato".

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