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Con la decisione n. 18056 dello scorso 5 luglio, la III sezione civile della Corte di Cassazione, ha fornito le linee guida cui ciascuna assicurazione deve attenersi nel caso di un sinistro controverso e con esito mortale di un trasportato, specificando che, qualora non si adegui, corre il rischio di condanna per mala gestio impropria.
Difatti, "l'assicuratore che, dinanzi ad un sinistro dalla dinamica controvertibile, neghi caparbiamente la responsabilità del proprio assicurato nei confronti della pretesa avanzata da persona trasportata, affida le proprie difese ad una eccezione di incerto fondamento, e si espone per ciò solo al rischio di condanna per mala gestio impropria".
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dalla verificazione di un tragico sinistro stradale tra un autobus e un autoveicolo, all'interno del quale viaggiavano, quali terzi trasportati, una coppia di coniugi con i loro figli minori; in conseguenza dell'urto, si verificava il decesso dei due bambini e della loro mamma, mentre il padre subiva importanti lesioni personali.
Un primo giudizio veniva introdotto dalla società proprietaria dell'autobus al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal danneggiamento del mezzo di sua proprietà e si concludeva con una sentenza definitiva che attribuiva al veicolo una responsabilità dell'80% nella causazione del sinistro, ed al conducente dell'autobus il restante 20%.
Il secondo giudizio veniva introdotto dal padre superstite, terzo trasportato sull'autovettura, che chiedeva il risarcimento dei danni rispettivamente patiti tanto nei confronti del proprietario e dell'assicuratore del veicolo antagonista (l'autobus) tanto nei confronti dell'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava con i congiunti defunti.
In particolare, l'uomo chiedeva la condanna dei due assicuratori convenuti sul presupposto che essi avessero colposamente ritardato l'adempimento delle rispettive obbligazioni (c.d. mala gestio impropria).
Il Tribunale di Milano attribuiva la responsabilità esclusiva del sinistro al conducente e comproprietaria dell'autoveicolo, così accogliendo le domande attoree nei soli confronti dell'assicuratore di quel veicolo; rigettava le istanze relative alla mala gestio.
La Corte di appello di Milano, in riforma dell'appellata sentenza, attribuiva al conducente dell'autobus un concorso di colpa, ma confermava il rigetto delle domande di mala gestio nei confronti di entrambe le compagnie, giacché il ritardo dell'assicuratore nell'adempimento della propria obbligazione nel caso di specie era giustificato, alla luce della "particolarità dell'evento che imponeva una valutazione ponderata del caso".
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il danneggiato, censurando la nullità della sentenza impugnata per non aver la Corte d'appello motivato in modo chiaro, logico e non contraddittorio il rigetto della domanda di accertamento della mala gestio delle due compagnie assicuratrici, e della loro conseguente responsabilità ultramassimale.
La Cassazione condivide le doglianze del ricorrente.
Gli Ermellini premettono che l'assicuratore della r.c.a. deve fornire, anche nei confronti del terzo danneggiato, una prestazione connotata dalla diligenza professionale rafforzata da lui esigibile, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2.
Ne deriva che qualunque assicuratore mediamente diligente deve sapere che, in presenza della morte d'una persona trasportata, il suo assicurato è gravato dalla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 1; in ogni caso, quand'anche l'apporto del proprio assicurato alla verificazione del danno sia stato minimo, egli è comunque tenuto per l'intero ai sensi dell'art. 2055 c.c., salvo regresso nei confronti del corresponsabile.
A fronte della morte di un trasportato, quindi, nessuna assicurazione può invocare, per ritardare il risarcimento, l'eventuale incertezza nella ricostruzione della dinamica del sinistro: in simili ipotesi, infatti, la morte di una persona trasportata, aggrava, invece che attenuare, la responsabilità dell'assicuratore in caso di ritardato adempimento, posto che quanto più sia problematica la ricostruzione della dinamica di fatti, tanto più sarà presumibile che difficilmente le parti coinvolte nel sinistro riusciranno a vincere la presunzione di corresponsabilità posta a loro carico dall'art. 2054 c.c., comma 2.
La Cassazione coglie, quindi, l'occasione per dettare le linee guida che devono ispirare ciascuna compagnia assicuratrice. Difatti, nel caso di morte d'una persona trasportata su un veicolo a motore in conseguenza d'uno scontro tra veicoli:
- se non vi è incertezza sulla dinamica del sinistro, gli assicuratori dei veicoli coinvolti, si presumono per ciò solo in mora culpata;
- se vi è incertezza sulla dinamica del sinistro, i due assicuratori dei veicoli coinvolti debbono, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, prefigurarsi l'ipotesi della corresponsabilità dei rispettivi assicurati, ex artt. 2054 e 2055 c.c., ed il non farlo costituisce per ciò solo una mora culpata.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte d'appello non ha fatto applicazione di questi criteri per accertare se vi fosse stata mala gestio impropria dell'assicuratore della r.c.a.: si è limitata ad affermare che il ritardato adempimento degli assicuratori era giustificato dalla "particolarità del caso", senza tuttavia spiegare qual fosse tale particolarità da giustificare il ritardato adempimento da parte dei due assicuratori convenuti,, né perché il sinistro fosse "particolare" rispetto agli altri.
Alla luce di siffatte contingenze, la Cassazione accoglie il ricorso.
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