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Con la sentenza n. 9145 dello scorso primo marzo in tema di maltrattamenti in famiglia, la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale nei confronti di un uomo che con brutalità, disprezzo e sopraffazione si era rapportato alla moglie, sia pure in ritorsione dei comportamenti aggressivi precedentemente ricevuti.
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'adozione, nei confronti di un uomo, della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare per maltrattamenti e lesioni personali aggravate in danno della moglie; il provvedimento traeva origine dal contenuto di immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza installato nella casa familiare.
La misura cautelare veniva confermata dal Tribunale del Riesame di Roma: i giudici di merito – pur rilevando che dal contenuto di quelle immagini potesse desumersi che il rapporto coniugale era connotato da alta conflittualità reciproca – ciononostante ravvisavano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, posto che alcune condotte attuate dall'indagato (in particolare quelle consistenti nell'afferrare ripetutamente la moglie per i capelli nel corso degli alterchi verificatisi) evidenziavano in maniera palese che egli si rapportava al coniuge con brutalità, disprezzo e sopraffazione, indici integratori di quegli elementi di umiliazione e vessazione che concorrono a configurare il reato di cui all'art. 572 c.p..
L'uomo, ricorrendo in Cassazione, eccepiva come le immagini acquisite dalle telecamere presenti nell'appartamento dei coniugi dovessero essere dichiarate inutilizzabili a norma dell'art. 191 c.p.p., posto che la persona offesa non disponeva di una copia generale delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, talché l'acquisizione delle immagini doveva considerarsi frutto di abusiva attività (penalmente sanzionata ex art. 615 ter c.p.) mediante accesso al PC del marito, estrazione di copia e successivo inserimento sul proprio telefono cellulare o su memorie esterne.
In secondo luogo il ricorrente sosteneva che i reati contestatagli non fossero in realtà integrati: a sostegno di tanto, rilevava come – dalla visione delle immagini – emergesse che la moglie non si trovasse affatto in un rapporto di soggezione e che, piuttosto, la stessa avesse appositamente strumentalizzato quelle riprese (anche tagliando alcune parti in cui ella stessa aggrediva il marito, mordendolo alle braccia e afferrandogli con le mani i testicoli), al fine di presentare una denuncia da portare quale prova nel giudizio di separazione.
In ultima istanza, si eccepiva l'insussistenza delle esigenze cautelari in rapporto al pericolo di reiterazione dei reati.
La Cassazione non condivide le doglianze sollevate, ritenendo che il ricorso sia manifestamente infondato.
In relazione all'inutilizzabilità di quelle registrazioni perché illecitamente acquisite dalla persona offesa, mediante accesso abusivo al personal computer del coniuge, gli Ermellini rilevano come rientri nel pieno diritto della mogliedetenere le immagini in cui ella stessa è effigiata e che sono il prodotto del funzionamento di un sistema di sorveglianza installato nella comune abitazione, anche con il suo consenso; né è possibile – secondo la Corte – censurare le modalità con cui la donna si è procurata i video, filmandoli con il cellulare dal monitor del PC del marito, posto che il PC – non essendo protetto da password – era nella disponibilità comune di entrambi i coniugi.
Pertanto, non essendo stato abusivo né l'accesso al Pc né il sistema di conservazione delle immagini, non è stato integrato il delitto di cui all'art. 315-ter c.p., sicché correttamente i giudici di merito hanno fondato il loro giudizio anche sul contenuto di quelle riprese.
In ordine alla qualificazione di siffatto contenuto, la sentenza in commento evidenzia come è incensurabile il ragionamento dei giudici di merito laddove hanno logicamente argomentato sulla brutalità, sul disprezzo e sulla sopraffazione con cui l'indagato si è rapportato alla denunciante, sia pure in ritorsione dei comportamenti aggressivi precedentemente ricevuti: alla luce di tali riprese, è pienamente configurabile il reato di maltrattamenti ed anche misura coercitiva adottata è del tutto adeguata per fronteggiare la grave situazione.
La reiterazione delle condotte di maltrattamento documentate dalle immagini registrate costituiscono un dato obiettivo che giustificano la sussistenza di esigenze cautelari in rapporto al pericolo di reiterazione dei reati: la misura dell'allontanamento dalla casa coniugale deve, quindi, essere confermata.
Alla luce di siffatte evenienze, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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