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Mobbing: configurabilità della fattispecie e tutele previste dall’ordinamento

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 L' ordinamento giuridico prevede vari strumenti volti alla tutela della salute del lavoratore sul posto di lavoro.

In questa prospettiva, costituzionalmente orientata ( articolo 32 Costituzione: tutela del diritto alla salute, articolo 35 Costituzione che tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, articolo 41 Costituzione che vieta lo svolgimento delle attività economiche private che possono arrecare danno alla sicurezza alla libertà ed alla dignità umana )è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza la figura del mobbing che è rappresentato da quell'insieme di comportamenti posti in essere dai datori di lavoro o da superiori gerarchici ( mobbing verticale detto anche bossing ) o dai colleghi (mobbing orizzontale) che si traducono in atteggiamenti persecutori posti in essere sistematicamente per un apprezzabile periodo di tempo e con lo specifico fine di allontanare il lavoratore dal contesto lavorativo a causa dei gravi danni, di portata psico-fisica,arrecati alla sua persona.

Si tratta di un aggressione psicologica realizzata attraverso varie condotte tipiche ed atipiche vessatorie e di prevaricazione, sorrette da un intento persecutorio e tra loro intrinsecamente collegate con lo scopo di indurre il lavoratore, umiliato e mortificato, a dimettersi,oppure, con quello di farlo lentamente emarginare dal contesto lavorativo di appartenenza fino a farlo espellere dallo stesso.

In questo quadro sovviene  l'articolo 2087 c.c. che più specificamente con riguardo alle condizioni di lavoro impone al datore di lavoro di tutelare l'integrità psicofisica nonché la personalità morale del lavoratore vietando comportamenti tesi comunque alla mortificazione, marginalizzazione ed umiliazione di quest'ultimo tali da arrecargli i danni su detti.

Gli elementi fondanti la fattispecie, individuati di recente dalla Cassazione con Sentenza n. 21262 del 2017 sono: comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in maniera sistematica e prolungata nei confronti della vittima; la ricorrenza del nesso eziologico tra le condotte descritte ed i danni causati; il ricorrere dell'evento lesivo della dignità e salute del lavoratore, il tutto sorretto da uno specifico dolo nel perpetrare tali condotte cioè da un intento persecutorio unificante le dette azioni

Non essendovi una specifica disciplina codicistica per tutelare il lavoratore mobbizzato si fa ricorso a delle norme già esistenti nel nostro ordinamento civile e penale ritenute idonee alla detta tutela.

 In particolare per quello che riguarda l'aspetto civilistico sovviene l'articolo 2087 c.c., prima menzionato, che impone in linea generale un obbligo al datore di lavoro di tutela nei confronti del prestatore di lavoro tanto che ove non vi adempia sarà configurabile a suo carico una ben precisa responsabilità di natura contrattuale ( oltre che quella extracontrattuale ex articolo 2043 c.c. ricorrente comunque per violazione dell'obbligo generale di non arrecare ad altri un danno ingiusto, nel qual caso però l'onere della prova a carico del lavoratore sarà più gravoso dovendo dimostrare non solo il danno subito ed il nesso di causalità , come nel caso in cui venga richiesta tutela ex articolo 2087 cc., ma, anche l'elemento psicologico alla base del comportamento posto in essere dal datore di lavoro) .

Il mobbizzato in sede civile potrà chiedere danni patrimoniali ( es.incidenza negativa delle condotte mobbizzanti sulla sfera economica del lavoratore) e non quali il danno biologico, esistenziale e morale.

La natura contrattuale e non oggettiva di tale responsabilità comporta che il datore di lavoro non risponde delle condotte persecutorie perpetrate dai colleghi della vittima o dai suoi superiori qualora riesca a dimostrare la non imputabilità del danno; seppure, la circostanza che la condotta provenga da un altro dipendente non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo.

Per quello che riguarda, invece, l'ambito penale non vi è una norma specifica per cui bisogna fare specifico riferimento alla condotta del mobber al fine di comprendere quale reato specifico previsto dall'ordinamento si possa configurare ( es. articolo 609 bis c.p. nell'ipotesi in cui i comportamenti abbiano assunto la veste della violenza sessuale).

Per completezza espositiva va precisato che il mobbing si differenzia dallo stalking previsto all'articolo 612 bis c.p. attenendo quest'ultimo alla sfera privata e non occupazionale; una figura a metà tra le due è però quella del c.d. stalking occupazionale che si realizza quando le attività persecutorie hanno inizio sul luogo di lavoro e si protraggono all'esterno.

Altra figura è poi quella dello straining per la configurabilità della quale è sufficiente il compimento di una sola azione con effetti duraturi nel tempo. 

 

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