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L´ex moglie convive con un altro ? Cassazione: ha comunque diritto ad assegno mantenimento

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 4175 del 2016 rigettando il ricorso posto in essere dall´ex marito che chiedeva la revoca dell´assegno divorzile sul presupposto della convivenza dell´ex moglie con un nuovo compagno.
La revoca dell´assegno divorzile disposto in Corte d´Appello, a ben vedere, anche secondo gli Ermellini non può essere assolutamente disposta sulla base del costituendo rapporto affettivo tra l´ex moglie ed il compagno.
I Giudici della Suprema Corte fanno proprie le ragioni spiegate dai Giudici di secondo grado evidenziando che rispetto al reddito posseduto dal marito, l´ex moglie si trovava in una situazione di disparità economica per cui non poteva per nulla considerarsi autosufficiente, anche in virtù dell´avvenuta revoca dell´assegnazione della casa coniugale.
I Supremi Giudici, d´altronde, hanno basato la loro valutazione anche sulla circostanza che non è stata data alcuna prova in ordine alla stabilità, anche dal punto di vista del contributo economico, del nuovo rapporto tra l´ex moglie e d il convivente.
L´ex marito in buona sostanza avrebbe potuto vedere variato l´assegno, ossia rideterminato lo stesso nel suo quantum ( e non nell´an) solo ove avesse mostrato di aver avuto delle ripercussioni economiche negative tali da determinare il sacrificio dell´assegno nel suo ammontare.
Ciò non è avvenuto per cui anche in ordine al quantum la richiesta dell´ex marito non ha trovato alcun accoglimemto.
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