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Mantenimento dei minori, Cassazione chiarisce quando spetta ai nonni

I giudici della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l´ordinanza n. 10419 del 2 maggio 2018, hanno stabilito che se il padre non versa l´assegno ai figli minori, la madre non può richiedere ai nonni la corresponsione degli alimenti se essa stessa è in grado di provvedervi. Infatti l´obbligazione dei nonni è sussidiaria a quella di entrambi i genitori.

I Fatti
Una signora, madre di due figli minorenni, separata dal marito, promuoveva un giudizio nei confronti degli ex suoceri, nonni paterni dei due figli minori per richiedere la corresponsione degli alimenti in favore di questi ultimi, ai sensi dell´art. 433 c.c., nella misura di Euro 700,00 mensili.
I convenuti si costituivano in giudizio avanti al Tribunale di Lamezia Terme che li condannava al pagamento degli alimenti nella misura di 300,00 mensili a decorrere dalla data della domanda.
I nonni appellavano la sentenza avanti la Corte di Appello di Catanzaro che accoglieva il gravame rigettando così la domanda.
La Corte territoriale aveva accolto l´appello in considerazione che l´attrice non aveva offerto alcuna prova relativa alla propria incapacità a provvedere alle esigenze primarie dei figli minori. La Corte faceva evidenziare infatti la natura assolutamente sussidiaria dell´obbligo dei nonni rispetto a quello gravante su entrambi i genitori.
La madre dei due minoriproponeva ricorso per cassazione avverso la decisione pronunciata dal giudice di appello, con due motivi.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso principale, si deduceva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 433, 147 e 148 c.c.,.
I giudici della Sesta Sezione lo hanno dichiarato è inammissibile perchè la sentenza impugnata ha applicato un principio, già enunciato dalla stessa Corte, secondo cui "l´obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 cod. civ. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicchè, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l´altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro".
I giudici di legittimità hanno quindi ribadito che il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell´impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Cass. 20509/2010).
Pertanto va verificata innanzitutto l´ impossibilità oggettiva al mantenimento dei figli da parte di entrambi i genitori; va verificata la mancanza in capo di entrambi i genitori la disponibilità di ogni
ogni risorsa economica e nell´ipotesi in cui volontariamente uno dei genitori si rifiuta di corrispondere l´assegno occorre prima di ricorrere ai nonni verificare se l´altro genitore non abbia la disponibilità economica per provvedervi.
Con il secondo motivo del ricorso principale si deduceva l´ "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia", nonchè "travisamento degli elementi di prova" circa il grave stato di bisogno dei minori e la capacità economica dei loro nonni.
Tale motivo però è stato dichiarato inammissibile dai giudici di legittimità in quanto in applicazione dell´art. 360 cpc n. 5 la denuncia dell´ "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti": non era contenuta, nè formalmente nè sostanzialmente, nel ricorso.
Per tali motivi il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile.
Si allega sentenza
avv. Giovanni Di Martino
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