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Scontro tra "ex" su assegno: "Vai a lavorare, anche come cameriera", "il lavoro manca". Le conclusioni della Cassazione

Un (o una ex) può chiedere al giudice, che ha accordato alla sua controparte inoccupata a seguito della separazione, un assegno di mantenimento, che la misura dell´assegno sia rivista, in quanto il/la beneficiaria si culla in tale situazione senza attivarsi nella ricerca di una occupazione, anche come...collaboratrice domestica ?
La soluzione è stata fornita dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con ordinanza n. 20937 del 2016, depositata in data 17 ottobre.
Nella vicenda definita con tale ordinanza, i Giudici si sono trovati a dirimere la controversia insorta tra due ex coniugi a seguito della richiesta operata dall´ex marito di revisione dell´assegno divorzile versato all´ex moglie sul presupposto che, a suo dire, quest´ultima non si fosse attivata in maniera seria per la ricerca di un impiego.
Una tesi, quella dell´ex, che tuttavia non ha trovato ingresso tanto in Appello quanto poi innanzi il Supremo Collegio che hanno rilevato da subito la sproporzione tra lo "status" dell´ex marito e quello della donna.
L´uomo infatti vantava un reddito cospicuo che gli permetteva indubbiamente di mantenere anche il nuovo nucleo familiare dallo stesso costituito.
D´altronde, a detta dei Giudici, erano oggettive le difficoltà della donna nel reperimento di un impiego dato che la stessa si era sempre occupata solo ed esclusivamente delle faccende domestiche, non formandosi per lo svolgimento di alcuna forma lavorativa; inoltre, la famiglia era residente nel Meridione, e le difficoltà avanzata dalle donna apparivano ancora più concrete.
Disatteso dai Giudici anche il riferimento ai dati di comune esperienza, avanzato dall´ex marito, secondo cui la ex moglie avrebbe potuto inserirsi nel mercato del lavoro trovando, al limite, una occupazione come ...collaboratrice domestica, data la "costante crescita della domanda di servizi alle persone".
Ciò non permette certamente, ha troncato sul punto la Cassazione, una rivisitazione del giudizio di merito basata sulla non corrispondenza della valutazione delle possibilità di inserimento nel mondo del lavoro della donna rispetto alle aspettative dell´ex partner.
I Giudici di Piazza Cavour hanno ancora ritenuto apodittica e indimostrata la valutazione del ricorrente circa le sue esigenze economiche in seguito alla formazione di una nuova famiglia.
Per quanto detto, essendo stato tra l´altro escluso che fosse stata in qualche modo raggiunta la prova della responsabilità esclusiva della ex nella causazione della crisi irreversibile del matrimonio, il ricorso promosso dall´uomo non ha trovato accoglimento e la misura dell´assegno è stata quindi confermata.
Sentenza allegata





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