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Mancata opposizione a d.i., giudicato copre dedotto e deducibile, domande posteriori inammissibili

Lo ha stabilito la Corte di Appello di Genova, Sezione Lavoro, con Sentenza 27/07/2016.
Con il proprio ricorso in primo grado, la Fondazione T.C. aveva opposto il decreto ingiuntivo necessario a dare esecuzione ad una sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva qualificato il rapporto di lavoro inter partes come subordinato a tempo indeterminato, con condanna della Fondazione a pagare al lavoratore le differenze retributive maturate in ragione del rapporto e dell´inquadramento professionale riconosciuti, oltre all´indennità risarcitoria commisurata alle mensilità di retribuzione maturate dalla data di messa a disposizione delle energie lavorative fino a quella del suo reinserimento in servizio.
L´opposizione era stata fondata sull´unico motivo dell´erronea assunzione a parametro del credito cosi accertato non della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva per l´inquadramento attribuito al lavoratore, bensì del compenso pattuito tra le parti alla stipula del contratto di lavoro, che era stato formalizzato come autonomo.
Era stato eccepito anche che, successivamente alla pronuncia, il Tribunale di Genova aveva emesso nei confronti della Fondazione due decreti ingiuntivi, con cui erano stati azionati i crediti di parte dell´indennità risarcitoria e per le retribuzioni, calcolati "prendendo a riferimento l´originaria retribuzione di cui al contratto" anzidetto, e che nessuno dei due decreti era stato opposto.
Il Tribunale aveva respinto l´opposizione e condannato l´opponente a rifondere a controparte le spese di lite, ritenendo la eccezione del creditore opposto fondata ed assorbente, e richiamando all´uopo il costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione verso un decreto ingiuntivo che reca l´intimazione del pagamento di somme per crediti sorti nel corso d´un rapporto di durata fa stato tra le stesse parti in ordine non solo alla misura dei crediti sorti per le stesse obbligazioni successive, ma anche sull´inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, pur se non dedotti, ma deducibili.
L´appello proposto dalla Fondazione è stato respinto.
La Corte ha in proposito richiamato la giurisprudenza della SC, alla cui stregua il giudicato sostanziale "copre il dedotto ed il deducibile" impedendo alle parti del rapporto processuale ormai definito di sollevare, in altri giudizi:
(a) le stesse questioni oggetto di giudicato; (b) le questioni che costituiscano il necessario presupposto delle prime. Infatti, la pronuncia di condanna al pagamento d´una prestazione contrattuale (...) presuppone necessariamente l´accertamento dell´esistenza e della validità del credito e della sua fonte. Pertanto il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, ed avente ad oggetto la condanna al pagamento di canoni di locazione, preclude all´intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità della clausola contrattuale di determinazione della misura del cannone. Tale questione resta infatti coperta dal c.d. "giudicato per implicazione discendente". (Sez. 3, Sentenza n. 16319 del 24/07/2007, Rv. 599445).
Tali principi - ha soggiunto la Corte - non possono che applicarsi al caso in esame , considerato che nei due ricorsi monitori l´appellato aveva fatto espresso riferimento , quale criterio di calcolo del credito azionato, alla "originaria retribuzione" e ciò sul presupposto, e sul conseguente affidamento, del pregresso accordo intervenuto con la Fondazione per il pagamento delle retribuzioni dovute fino alla data di pubblicazione della sentenza in questione, importi calcolati in modo coerente col pregresso accordo, con riferimento alla retribuzione pattuita nel contratto, non contestati e pagati dalla Fondazione medesima.
Da qui il rigetto.
Segue Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D´APPELLO DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

In persona dei Consiglieri :

Dott. Alvaro Vigotti - Presidente

Dott. Alessandra Scarzella - Consigliere rel.

Dott. Paola Ponassi - Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al n. 126 /2016 R.G.A.C. promossa da:

FONDAZIONE T.C. (C.F.(...)) elettivamente domiciliata in Genova Via Bacigalupo 4/3 presso lo studio degli avv.ti Camillo Paroletti pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Andrea Paroletti pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Agostino Gatti pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , che la rappresentano e difendono in forza di mandato a margine del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1324/2015

APPELLANTE

CONTRO

F.S. elettivamente domiciliato in VIA BRIGATA LIGURIA, 1/14 16121 GENOVA , presso lo studio dell´avv. MARINO VINCENZO pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti

APPELLATO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 12.1.2015 la Fondazione T.C. (d´ora in avanti Fondazione) ha opposto il decreto ingiuntivo autorizzato a F.S. per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Genova del 20.3.2012, pronunciata e passata in giudicato tra le parti. Con tale decisione il rapporto di lavoro era stato qualificato come subordinato a tempo indeterminato ; la Fondazione era stata conseguentemente condannata a pagare al lavoratore le differenze retributive maturate in ragione del rapporto e dell´inquadramento professionale riconosciuti, oltre all´indennità risarcitoria commisurata alle mensilità di retribuzione maturate dalla data di messa a disposizione delle energie lavorative fino a quella dell´effettivo reinserimento in servizio.

L´opposizione è stata fondata sull´unico motivo dell´erronea assunzione a parametro del credito cosi accertato non della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva per l´inquadramento attribuito al lavoratore, bensì del compenso pattuito tra le parti alla stipula del contratto di lavoro, che era stato formalizzato come autonomo.

Il S. ha eccepito tra l´altro che, successivamente alla pronuncia della cui statuizione si controverte , il Tribunale di Genova ha emesso nei confronti della Fondazione due decreti ingiuntivi, con cui sono stati azionati i crediti di parte dell´indennità risarcitoria e per le retribuzioni da settembre 2013 a giugno 2014, calcolati "prendendo a riferimento l´originaria retribuzione di cui al contratto" anzidetto, e che nessuno dei due decreti è stato opposto.

Il tribunale, con la sentenza oggetto dell´odierno appello, ha respinto l´opposizione e condannato l´opponente a rifondere a controparte le spese di lite liquidate in Euro 2.400,00.

Il giudicante ha ritenuto l´eccezione del creditore opposto fondata ed assorbente, richiamando all´uopo il costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione verso un decreto ingiuntivo che reca l´intimazione del pagamento di somme per crediti sorti nel corso d´un rapporto di durata fa stato tra le stesse parti in ordine non solo alla misura dei crediti sorti per le stesse obbligazioni successive, ma anche sull´inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, pur se non dedotti, ma deducibili.

Secondo il tribunale pertanto la Fondazione non può eccepire nel giudizio de quo l´inapplicabilità, nel calcolo dell´emolumento per cui F.S. ha agito in via monitoria, di un elemento in ordine al quale vi sono già definitive statuizioni giudiziali precedenti tra le parti.

Ha proposto appello la Fondazione sulla base del seguente unico motivo.

Osserva l´appellante che il Tribunale ha ritenuto decisiva, ai fini del rigetto dell´opposizione, l´assunzione di fatto contenuta nei due ricorsi per decreto ingiuntivo non opposti per cui gli importi, con essi richiesti in via monitoria, erano stati determinati "prendendo a riferimento l´originaria retribuzione di cui al contratto n. 289/1997".

Il Tribunale ha quindi ricondotto al contenuto del giudicato implicito anche tale assunzione, essendo anch´essa, per la mancata opposizione, divenuta definitiva e non più contestabile in caso di esperimento di ulteriori azioni fondate sul titolo costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Genova n. 71 del 20 marzo 2012.

Lamenta l´appellante che di conseguenza il Tribunale non ha preso posizione sul motivo di opposizione fondato sull´interpretazione della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 71 del 20 marzo 2012 che non aveva determinato la retribuzione da riconoscere all´Ing. S. ma soltanto il diritto di questi ad essere inquadrato come dipendente a tempo indeterminato della Fondazione, quale Funzionario B secondo il CCNL ad essa applicabile.

Con tale motivo, richiamato ex art. 346 c.p.c. in questa sede, l´appellante evidenzia che da una piana lettura della motivazione della predetta sentenza non poteva evincersi la determinazione della retribuzione secondo gli importi indicati dal ricorrente ma esclusivamente la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato; il diritto dell´Ing. S. ad essere inquadrato nella qualifica di Funzionario B; la conseguente condanna della Fondazione a corrispondergli un´indennità risarcitoria commisurata alle mensilità di retribuzione intercorrenti dal 21.12.2012 all´effettivo reinserimento In servizio detratto quanto percepito in tale periodo come risultante dalla documentazione prodotta in atti.

Sostiene quindi che il parametro di riferimento per la determinazione dell´indennità risarcitoria non poteva essere costituito, così come arbitrariamente ex adverso aveva fatto, dalla trasformazione del compenso di collaborazione autonoma, pattuito con il contratto del novembre 1997, in retribuzione, poiché la retribuzione di riferimento poteva essere solo e soltanto quella propria della qualifica del Funzionario B secondo la disciplina contrattuale collettiva dei dipendenti della Fondazione.

Ad avviso dell´appellante solo a tale parametro retributivo poteva farsi riferimento per determinare l´eventuale credito del S. sulla base del titolo derivante dalla sentenza della Corte d´Appello di Genova n. 71/2012.

Sostiene infine l´irrilevanza , ai fini di una diversa interpretazione del suddetto titolo, dei difformi comportamenti delle parti riscontrabili in tre occasioni: nel 2012 allorché, direttamente tra esse, operarono una compensazione tra il credito (Euro 98.810,55 oltre accessori) della Fondazione nei confronti dell´Ing. S. (derivante ad essa dal capo della Sentenza del Tribunale di Genova n. 1155/68 confermato dalla Sentenza della Corte di Appello n. 71/2012) e quello dell´Ing. S. derivantegli dalle statuizioni di questa sentenza e successivamente dalla esecuzione data ai due decreti ingiuntivi non opposti ex adverso prodotti sub 3 e sub 3/1.

Conclusivamente ritiene l´appellante che il Tribunale abbia errato nell´estendere gli effetti impliciti del giudicato anche ad un dato fattuale quale quello indicato dal ricorrente, nei due decreti ingiuntivi non opposti, per determinare il proprio preteso credito.

Il titolo azionabile ed azionato anche dopo l´avvenuto ottenimento dei due decreti ingiuntivi non opposti, è sempre stato solo la sentenza della Corte di Appello n. 71/2012 ed è soltanto ad essa che può e deve farsi riferimento per stabilire la sussistenza o meno del preteso credito nella misura richiesta dall´Ing. S. con il Decreto Ingiuntivo n. 1324/2015 opposto.

La misura di tale credito, secondo quanto statuito dalla Corte di Appello della citata sentenza, deve quindi ritenersi essere quella propria del Funzionario B e non quella arbitrariamente indicata dall´appellato corrispondente al corrispettivo del contratto di lavoro autonomo del quale la Corte ebbe a sanzionare la nullità perché confliggente con la realtà fattuale propria di un rapporto di lavoro subordinato.

Si è costituito l´appellato ed ha resistito chiedendo il rigetto dell´appello.

L´appellato ha evidenziato che con la fondazione è stato stipulato a fine 1997 un contratto di collaborazione professionale di durata quinquennale (all. 1) formalmente di lavoro autonomo; che la sentenza 71/2012 della Corte d´Appello di Genova ha riconosciuto la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto con conseguente condanna della Fondazione a corrispondergli un´indennità risarcitoria commisurata alle mensilità di retribuzione intercorrenti dal 21.12.2012 all´effettivo reinserimento in servizio; che nelle more della pubblicazione della sentenza le parti hanno concordato la retribuzione dovuta (all. 17 e all. 18) corrisposta dalla Fondazione (all. 19 bonifico pagamento della somma di cui all´all. 17 ); che la Fondazione non ha però ottemperato alla riammissione in servizio del S. che quindi con due ingiunzioni ha chiesto il pagamento delle retribuzioni spettantegli nel periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza; che in entrambi i ricorsi per decreto ingiuntivo ha sempre fatto riferimento per calcolare la retribuzione dovutagli a quella attribuitagli dal contratto di lavoro autonomo; che la Fondazione non ha opposto i decreti ingiuntivi divenuti pertanto definitivi; che pertanto, come correttamente ritenuto dal Tribunale, sussiste non solo il vincolo del giudicato, per mancata opposizione alle due ingiunzioni - che secondo costante giurisprudenza copre non solo l´esistenza del debito ma anche i fatti che ne costituiscono i presupposti a cominciare dal rapporto sotteso e dalla misura del corrispettivo - ma anche il vincolo del negozio intervenuto tra le parti avente ad oggetto l´esecuzione della sentenza della Corte d´Appello; che solo ora per la prima volta la Fondazione pretende che la retribuzione su cui determinare l´indennità risarcitoria dovuta in base alla sentenza di appello non sia quella pattuita nel contratto del 1997 ma sia quella prevista dalla paga base di un funzionario B decisamente inferiore.

All´udienza dell´8.7.2016 questa Corte, all´esito della discussione delle parti, emetteva l´allegato dispositivo.

L´appello è infondato.

L´appellante sostiene l´erroneità della sentenza laddove ha esteso gli effetti impliciti del giudicato, formatosi a seguito della mancata opposizione avverso i due decreti ingiuntivi, anche al dato fattuale, costituito dal criterio di calcolo dell´indennità risarcitoria e delle retribuzioni individuato dal ricorrente nel compenso di collaborazione autonoma, pattuito con il contratto del novembre 1997.

Osserva l´appellante che l´unico titolo cui doveva farsi riferimento per il calcolo dei suddetti importi non poteva che essere la sentenza della Corte di Appello n. 71/2012 che aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella qualifica di Funzionario B, con la conseguenza che la retribuzione di riferimento non poteva che essere esclusivamente quella propria della predetta qualifica, secondo la disciplina contrattuale collettiva dei dipendenti della Fondazione.

Tale tesi difensiva non può essere condivisa.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte , il decreto ingiuntivo non opposto, adempiute le formalità di cui all´art. 647 c.p.c., acquista l´efficacia di giudicato formale e sostanziale ( cfr. ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014, Rv. 629156; Sez. 1, Sentenza n. 6198 del 13/03/2009, Rv. 607202).

La S.C. in particolare ha affermato che "Il giudicato sostanziale "copre il dedotto ed il deducibile": e cioè impedisce alle parti del rapporto processuale ormai definito di sollevare, in altri giudizi: (a) le stesse questioni oggetto di giudicato; (b) le questioni che costituiscano il necessario presupposto delle prime. La pronuncia di condanna al pagamento d´una prestazione contrattuale (...) presuppone necessariamente l´accertamento dell´esistenza e della validità del credito e della sua fonte. Pertanto il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, ed avente ad oggetto la condanna al pagamento di canoni di locazione, preclude all´intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità della clausola contrattuale di determinazione della misura del cannone. Tale questione resta infatti coperta dal c.d. "giudicato per implicazione discendente". Il principio appena esposto è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. La sentenza capostipite risale a quasi cinquant´anni fa (Sez. 3, sentenza n. 2508 del 07/07/1969, Rv. 342064), ed in seguito innumerevoli volte si è già stabilito che "il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo, recante intimazione di pagamento di canoni arretrati in relazione ad un rapporto di locazione, fa stato fra le stesse parti circa l´esistenza e validità del rapporto corrente inter partes e sulla misura del canone preteso, nonché circa l´inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione" (Sez. 3, Sentenza n. 16319 del 24/07/2007, Rv. 599445).

Esattamente nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 12994 del 24/05/2013, Rv. 626739, fece espresso riferimento all´efficacia di giudicato del decreto non opposto concernente il pagamento di canoni insoluti, circa l´insussistenza (...) del credito azionato in sede monitoria dal locatore, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazioni "contra legem" del canone.

Così pure Sez. 3, Sentenza n. 5801 del 11/06/1998, Rv. 516347, nella cui motivazione ove si legge che "il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di giudicato, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine all´esistenza e validità del rapporto dedotto, ai soggetti del medesimo ed alla prestazione dovuta, quanto alla inesistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, sicché la sua efficacia preclusiva non può non estendersi a tutte le relative questioni, impedendo che in un successivo giudizio avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto si proceda ad un nuovo esame di esse. Pertanto il giudicato di accoglimento formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo recante intimazione di pagamento di canoni arretrati in relazione ad un rapporto di locazione, non si limita a fare stato, tra le stesse parti (ed i loro eredi o aventi causa), circa l´esistenza dei fatti costitutivi del diritto accertato, e cioè sull´esistenza e validità del rapporto corrente inter partes e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l´inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili, quali quelli atti a prospettare l´insussistenza, totale o parziale, del credito azionato dal locatore a titolo di canoni insoluti, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte in ragione di maggiorazioni contra legem del canone.

Il principio appena riassunto ha natura generale. Esso non è stato affermato solo nella materia locativa, ma in ogni caso in cui si è trattato di stabilire se un decreto ingiuntivo di condanna all´adempimento d´una obbligazione, se non opposto, potesse avere effetto di giudicato circa la validità del rapporto fonte dell´obbligazione: ed a tale quesito questa Corte ha costantemente dato risposta affermativa (...)" (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 2015)

Tali principi non possono che applicarsi al caso in esame , considerato che nei due ricorsi monitori , azionati successivamente al passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n. 71/2012 (cfr. docc. 3 e 3/1 del fascicolo di 1 S.) e quindi con piena conoscenza delle parti sulle statuizioni della medesima, l´odierno appellato aveva fatto espresso riferimento , quale criterio di calcolo del credito azionato, all´"originaria retribuzione di cui al contratto all.1", ovvero al contratto di collaborazione autonoma del 1997 , e ciò sul presupposto, e sul conseguente affidamento, del pregresso accordo intervenuto con la Fondazione per il pagamento delle retribuzioni dovute tra il 21.12.2002 e la data di pubblicazione della sentenza in questione , importi calcolati appunto dal S., in modo coerente col pregresso accordo, con riferimento alla retribuzione pattuita nel contratto del 1997, non contestati e pagati dalla Fondazione medesima come si evince dalla documentazione versata in atti (cfr. all. 17, 18 e 19 fascicolo di 1 S.).

La mancata opposizione ai decreti ingiuntivi in questione non consente pertanto alla Fondazione di eccepire , in oggi, fatti impeditivi o modificativi del credito azionato dal S. ed in particolare di far valere la modifica in diminuzione di quella stessa retribuzione che ha costituito il parametro delle ingiunzioni non opposte, coprendo il giudicato tutti i fatti che costituiscono il presupposto del credito, a cominciare dal criterio di calcolo dello stesso.

L´appello va quindi respinto e l´appellante va condannata a rifondere all´appellato le spese di lite del presente grado di giudizio , liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge l´appello.

Condanna l´appellante a rifondere all´appellato le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in Euro 3.000,00 oltre spese generali IVA e CPA.

Dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Genova, il 8 luglio 2016.

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2016.

 

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