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Mancanza parere COA: giudice dell'opposizione a d.i. può ugualmente valutare la fondatezza del credito

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 39144 del 9 dicembre 2021, torna ad affermare che la mancanza del parere dell'ordine professionale … e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l'art. 636 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante solo sotto il profilo del regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudice dell'opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce di ogni elemento in atti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17655 del 05/07/2018)

Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il ricorrente ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo, con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore del suo avvocato il compenso dovuto a quest'ultimo per l'assistenza e la consulenza professionale prestata, in favore dello stesso ricorrente, in relazione ad un giudizio civile. È accaduto che l'opposizione è stata rigettata.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte d Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione della SC

Il ricorrente lamenta il fatto che il Tribunale: 

  • avrebbe erroneamente posto a base della determinazione del compenso dovuto al professionista il parere emesso dal Consiglio dell'Ordine sul progetto di parcella, senza considerare che nel caso di specie mancherebbe un accordo tra le parti sulla determinazione del compenso, e dunque mancherebbe la prova sul quantum dovuto al professionista;
  • avrebbe determinato il compenso dovuto all'avvocato sulla base di tariffe ormai abrogate;
  • avrebbe dovuto ritenere insufficiente, ai fini della prova del credito, il parere emesso dal Consiglio dell'Ordine e consentire, anche nel rito sommario di cui agli artt. 702 e ss. c.p.c., l'esperimento dell'istruttoria sulla pretesa creditoria.

Ad avviso della Corte di Cassazione, il ricorso è infondato innanzitutto perché il ricorrente:

  • non ha disconosciuto di aver conferito il mandato al controricorrente;
  • non ha contestato l'importo richiesto dal professionista.

In buona sostanza, il ricorrente si è limitato, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, a eccepire la mancanza di prova della liquidità del credito, stante l'insufficienza del parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine e l'assenza di un accordo tra le parti sul quantum.

Tali doglianze non hanno tenuto conto: 

  • del consolidato orientamento secondo cui in assenza di accordo tra le parti, il credito del professionista va determinato in base alle tariffe, o in difetto agli usi(Cass., nn. 1900/2017, 14293/2018);
  • del principio, in forza del quale, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel cui ambito non si discute della ritualità dell'emissione del provvedimento opposto, ma dell'esistenza della pretesa creditoria che è posta a fondamento dello stesso.

In virtù di tale principio, pertanto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, non sono rilevanti le censure relative alla sola regolarità della fase monitoria, qualora tali censure non attengano anche al merito del rapporto dedotto in giudizio. Da tanto discende che, con particolare riferimento al tema di compensi dovuti all'avvocato, "… la mancanza del parere dell'ordine professionale … e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l'art. 636 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante solo sotto il profilo del regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudice dell'opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce di ogni elemento in atti" (Cass. n. 17655/2018).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. 

 

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