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Maltrattamenti in famiglia, SC: “Condanna per il marito che, nella casa coniugale, porta la concubina”

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Con la pronuncia n. 35677 dello scorso 6 agosto, la Cassazione, VI sezione penale, ha confermato la condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia inflitta ad un marito che aveva umiliato la moglie, costringendola a tollerare una convivenza more uxorio sotto lo stesso tetto con altra donna.

Si è, difatti, precisato che il delitto di maltrattamenti in famiglia non é integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali quali ad esempio, la costrizione della moglie a sopportare la presenza di una concubina.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato per il reato di maltrattamenti ai danni della moglie, per averla umiliata e costretta a tollerare una convivenza more uxorio sotto lo stesso tetto con altra donna, minacciandola, percuotendola e lesinandole il denaro per fare fronte ad esigenze primarie, così rendendole la vita particolarmente penosa e dolorosa.

In particolare, il marito, innamorato di altre donna, aveva chiesto la separazione dalla moglie, la quale però aveva opposto un netto rifiuto; alla luce di tanto, l'uomo aveva deciso di andare a vivere con l'amante in un altro appartamento, con accesso autonomo, posto nello stesso pianerottolo.

Tale vicinanza causava alla moglie una condizione di estremo disagio, oltre che estreme difficoltà economiche posto che, mentre il marito e l'amante vivevano in agiate condizioni economiche, la persona offesa e il figlio erano costretti a recarsi presso la Caritas per cibarsi.

Per tali fatti la Corte di appello di Caltanissetta, sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa e del figlio, confermava l'imputazione ascritta e condannava l'uomo alla pena di anni due e tre mesi di reclusione. 

Ricorrendo in Cassazione, l'imputato censurava la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 572 c.p.; deduceva, infatti, che non si era verificato nessun specifico episodio di ingiuria, minaccia o violenza, né aveva posto in essere comportamenti idonei a imporre alla moglie un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile né, tantomeno aveva mai umiliato l'ex moglie in quanto la relazione adulterina non si era consumata sotto lo stesso tetto.

La Cassazione non condivide le tesi difensive dell'imputato.

In punto di diritto la Corte premette che il delitto di maltrattamenti in famiglia non é integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali quali ad esempio, la costrizione della moglie a sopportare la presenza di una concubina.

Il reato è configurabile anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla affiliazione: nel caso di separazione di fatto, infatti, permangono integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale, materiale e di collaborazione, sicché qualora l'attività persecutoria incida su tali doveri, ponendo la parte offesa in posizione psicologica subordinata, non vi è ragione per escludere il reato in esame. 

In relazione all'elemento psicologico del reato, il dolo non è necessario che l'agente abbia perseguito particolari finalità, in quanto è sufficiente la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze, oppressioni e prevaricazioni in modo continuo ed abituale, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come i motivi censurati dal ricorrente si traducono in una confutazione delle argomentate valutazioni da giudici di merito, così prospettando una delibazione alternativa delle emergenze dell'istruttoria dibattimentale; di contro, i giudici di merito hanno fornito un'adeguata risposta in ordine a tutti i profili oggetto di censura.

Difatti, la Corte distrettuale, con motivazione immune da vizi logici, ha sottolineato che da anni il marito – con la precisa determinazione di sottoporre la moglie a vessazioni morali di accertata offensività – poneva in essere gli atti di disprezzo e offesa alla dignità della parte offesa, consistenti sia nell' imposizione della convivenza con altra donna, che nelle continue privazioni economiche imposte alla moglie e al figlio.

In conclusione la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. 

 

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