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Ludopatia, Tar Toscana: "Sono i genitori ad essere tenuti a vigilare su figli minori ed a controllarne spostamenti".

Impossibile dire no all´apertura di una sala giochi per il solo fatto di essere collocata all´interno o in adiacenza ad una area commerciale, dato che, a parte ogni altra considerazione, sono i genitori ad essere tenuti a vigilare sui propri figli.
Una sentenza, quella emessa dalla L
seconda sezione del Tar Toscana, che ha accolto il ricorso proposto da un esercente di Quarrata, in provincia di Pistoia, a cui il Comune aveva negato l´autorizzazione all´apertura di una sala giochi in quanto il locale era posto "su una viabilità di transito di grande visibilità e attrattiva e composto da una serie di esercizi commerciali frequentati prevalentemente da famiglie con presenza di minori, i quali ultimi rappresentano una fascia molto vulnerabile e necessitante di tutela", ma ha anche posto l´accento su compiti spesso trascurati dalle famiglie.
I giudici del Tar hanno però dato ragione all´esercente evidenziando che "il ricorrente non ha inteso censurare le scelte di politica urbanistica effettuate dall´Amministrazione". "Ciò che il ricorrente contesta - si legge nella sentenza - è l´applicazione che di tale norme è stata fatta nel caso che lo riguarda".
Per il collegio dei giudici amministrativi, infatti gli interessi di tipo edilizio-urbanistico e sanitario relativo alla tutela delle famiglie dei minori e alla prevenzione del fenomeno della ludopatia, sono stati "malamente apprezzati" dall´amministrazione comunale. "Se pure la zona è interessata da manifestazioni con apertura degli esercizi anche nelle giornate festive, non si comprende tuttavia - argomenta il Tar - come la circostanza possa ostare all´apertura della sala giochi de qua. E´ agevole presumere che essendo presenti spesso in zona, come indicato nella motivazione della delibera giuntale impugnata, "famiglie con minori" su questi ultimi vigilino i genitori affinché non si appropinquino alla (futura) sala giochi alla quale, peraltro, sarà loro inibito l´ingresso". In proposito "non hanno pregio le affermazioni difensive circa la mancata indicazione delle modalità con cui sarebbe impedito l´ingresso dei minori nella sala giochi poiché, per fatto notorio, il riconoscimento della minore età avviene mediante richiesta dell´esibizione del documento di identità e il successivo allontanamento dell´interessato laddove sia minorenne, o rifiuti dimostrare il documento".
"Il ricorrente non ha inteso censurare le scelte di politica urbanistica effettuate dall´Amministrazione; queste ultime sono ben rappresentate all´interno della strumentazione di governo del territorio contro le quali non vengono articolate censure. Ciò che il ricorrente contesta è l´applicazione che di tale norme è stata fatta nel caso che lo riguarda, e se è vero che l´applicazione dell´articolo 17, comma 3, N.T.A. del RUC configura una deroga alla regola secondo la quale nelle aree commerciali la realizzazione di sale giochi è vietata, tuttavia il diniego della deroga deve essere congruamente motivato e privo di vizi sotto il profilo della ragionevolezza e della logicità".
"Nel caso di specie il Comune aveva il compito di verificare la fattibilità del progetto unitario proposto dal ricorrente, al fine dell´apertura di una sala giochi nel proprio fabbricato. In tale contesto non è inibito all´Amministrazione di tenere in considerazione altri interessi, oltre a quello specificatamente edilizio-urbanistico e, in particolare, quello sanitario relativo alla tutela delle famiglie dei minori e alla prevenzione del fenomeno della ludopatia", sottolinea il Collegio.
"Tali interessi sono stati però malamente apprezzati nel caso di specie, come già evidenziato in sede cautelare.
Se pure la zona è interessata da manifestazioni con apertura degli esercizi anche nelle giornate festive, non si comprende tuttavia come la circostanza possa ostare all´apertura della sala giochi de qua. E´ agevole presumere che essendo presenti spesso in zona, come indicato nella motivazione della delibera giuntale impugnata, "famiglie con minori" su questi ultimi vigilino i genitori affinché non si appropinquino alla (futura) sala giochi alla quale, peraltro, sarà loro inibito l´ingresso.
Non hanno pregio le affermazioni difensive circa la mancata indicazione delle modalità con cui sarebbe impedito l´ingresso dei minori nella sala giochi poiché, per fatto notorio, il riconoscimento della minore età avviene mediante richiesta dell´esibizione del documento di identità e il successivo allontanamento dell´interessato laddove sia minorenne, o rifiuti di mostrare il documento.
Non è poi contestato che l´area residenziale di via del Falchero confini con una zona TP1, nella quale una sala giochi potrebbe essere realizzata mediante intervento edilizio diretto rendendo quindi inutile l´inibizione all´apertura di altra sala giochi nella zona oggetto della presente controversia e colorando dunque di illogicità la scelta effettuata dall´Amministrazione nel caso di specie"

 

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