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Rottamazione, primi problemi: chi rinuncia a causa pendente può esser condannato a spese giudizio!

Rottamazione dei ruoli 2017 prorogata al 21 aprile ma adesso i contribuenti dovranno fare i conti con una questione ulteriore ed imprevista, da essi non prevista ma bypassata anche dallo Stato che nulla ha disposto nella norma che ha dato il via libera alle procedure di rottamazione.

Siccome per aderire alla rottamazione occorre assumere il preciso impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, cioè alle cause ancora in corso proposte contro l´ente accertatore (quasi sempre Entrate e Inps ma non solo), Il contribuente che rinuncia al ricorso per la rottamazione dei ruoli deve adesso sapere che a fronte di tale rinuncia può essere condannato al pagamento delle spese di lite: a dirlo è la Cassazione, come riportato da Fisco e Tasse.
Il contribuente che rinuncia al ricorso per aver aderito alla rottamazione dei ruoli può essere condannato alle spese di lite: a chiarire questo principio è la Corte di cassazione, con l´ordinanza 8377 depositata lo scorso 31 marzo 2017. In particolare, la controversia riguardava una contribuente che aveva impugnato un avviso di accertamento con il quale l´Agenzia contestava l´omessa contabilizzazione di alcuni ricavi dell´impresa gestita. Entrambi i gradi di merito, confermavano la fondatezza della pretesa, così la contribuente ricorreva in Cassazione
presentando una richiesta di adesione alla definizione agevolata (rottamazione dei ruoli) depositando un atto di rinuncia al ricorso con la conseguente estinzione del giudizio.
La Suprema Corte, tuttavia, ha condannato la contribuente alle spese di lite, in considerzione della sua soccombenza virtuale. Infatti in assenza della definizione agevolata dei ruoli, la Cassazione avrebbe respinto le richieste della contribuente condannandola al pagamento delle spese di lite.
La decisione fa certamente riflettere, poiché introduce il principio secondo il quale, nonostante l´adesione alla rottamazione e l´estinzione del giudizio, il ricorso proposto va comunque letto e giudicato per decidere sulla soccombenza "virtuale" ai fini delle spese.

 

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