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Definite le istruzioni per l'invio dei dati degli scontrini che parteciperanno alla lotteria da parte degli operatori che, dal 1° gennaio 2020, comunicheranno i corrispettivi tramite i nuovi registratori telematici o la procedura web delle Entrate. Con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia vengono indicate le modalità tecniche per la trasmissione delle informazioni contenute sugli scontrini e specificate le caratteristiche del file generato dal registratore telematico. Esclusi, fino al 30 giugno 2020, i soggetti già tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, come medici e farmacie.
Entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli di registratori telematici e la procedura web messa a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate sono configurati per consentire la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini (Legge n. 232/2016). In particolare, nel momento in cui viene effettuata l'operazione, tali strumenti permetteranno di acquisire, anche tramite lettura ottica, il "codice lotteria" del cliente. Quest'ultimo è un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul "portale della lotteria". Fino al 30 giugno 2020 non possono "partecipare" alla lotteria i corrispettivi certificati tramite i registratori telematici dei soggetti già tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sanitaria.
I documenti commerciali interessati dalla trasmissione sono solo quelli utili alla lotteria. Infatti, per poter partecipare all'estrazione, è necessario che i consumatori, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio "codice lotteria" all'esercente, esprimendo così la volontà di partecipare al concorso. Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornaliera i registratori telematici generano il record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria dei clienti per poi trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate.
La trasmissione all'Agenzia delle Entrate avviene tramite un apposito servizio
"lotteria/corrispettivi" in modalità "API-REST" su canale cifrato
esclusivamente con protocollo TLS 1.2 esposto con il medesimo indirizzo dei
restanti servizi in ambito corrispettivi giornalieri, secondo quanto specificato
negli allegati al presente Provvedimento.
In particolare, oltre ai dati identificativi del RT, i dati oggetto di trasmissione
ai fini della lotteria sono:
a) denominazione del cedente/prestatore;
b) identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;
c) identificativo del punto cassa (in caso di server RT);
d) data e ora del documento;
e) importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti,
importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del
corrispettivo non pagato;
f) codice lotteria del cliente.
In caso di reso o annullo, relativo ai documenti commerciali precedentemente
trasmessi, deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate anche tale
operazione. In particolare, sono di interesse i resi e gli annulli inerenti
documenti commerciali madre con codice lotteria perché precedentemente
trasmessi al sistema Lotteria. Il servizio preposto alla trasmissione dei
documenti commerciali finalizzati alla lotteria potrà essere richiamato solo da
dispositivi con stato "IN_SERVIZIO", impostato con la prima trasmissione del
tracciato dei corrispettivi giornalieri. Pertanto, una volta attivato il dispositivo,
il primo tracciato da trasmettere è quello relativo all'invio dei dati dei
corrispettivi giornalieri (per modificare lo stato); successivamente possono
essere effettuate le necessarie trasmissioni dei documenti commerciali
finalizzati alla lotteria.
I dati acquisiti dall'Agenzia delle entrate saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione come preventivamente concordato con il Garante della protezione dei dati personali.
Le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante registratore telematico (RT, un registratore di cassa che può connettersi a internet), oppure tramite la procedura web denominata "documento commerciale online" presente nel portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.
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