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Il caos delle compliance generato dagli automatismi

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L'Amministrazione finanziaria sta recapitando ai contribuenti che nel periodo d'imposta 2018 hanno superato la soglia dei 400.000 delle lettere di compliance con l'invito a regolarizzare la posizione oppure di comunicare tramite civis la motivazione per la quale non siano stati trasmessi i corrispettivi telematici.

Si ricorda che per i titolari di imprese con un volume di affari superiore a 400.000 euro ne 2018, indipendentemente se conseguito in modo misto per le vendite al dettaglio e ingrosso, l'obbligo di scontrino elettronico è partito dal 1° luglio 2019.

La miriadi di inviti generati automaticamente risultato di automatismi, avrebbero comportato la perdita di tempo per le imprese e per i professionisti che li seguono ma, fortunatamente e tempestivamente l'agenzia delle entrate ha chiarito la questione.

Infatti tali chiarimenti o segnalazioni non sono necessari per chi, pur operando nell'ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura." 

Tuttavia non tutte le lettere sono arrivate ai destinatari sbagliati. Nel caso reale di mancato invio dei dati dei corrispettivi, il contribuente potrà:

- procedere alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi non comunicati all'Agenzia delle entrate;

- effettuare, mediante lo strumento del ravvedimento operoso il versamento delle sanzioni previste in misura ridotta.

Le sanzioni in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei corrispettivi, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, sono quelle previste dal Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 agli articoli:

- 6, comma 3, ossia in misura pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di € 500 ai sensi del comma 4;

- 12, comma 2, che prevede la sospensione della licenza/autorizzazione dell'attività commerciale da tre giorni a un mese o da tre mesi a sei mesi se l'importo non documentato eccede la somma di € 50.000 (c.d. sanzioni accessorie).

Se invece il titolare di partita IVA ha optato per l'invio di fatture elettroniche in alternativa alla certificazione mediante scontrino elettronico, sarà necessario fornire chiarimenti mediante il canale di assistenza CIVIS, anche tramite intermediario. 

 Infine si ricorda che è prevista una moratoria per gli esercenti il quale obbligo dei corrispettivi telematici è scattato dal 01/01/2020

Infatti per quest'ultimi si potrà adempiere all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.

Tale facoltà sarà ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico, ma in ogni caso non oltre il 30/06/2020, salvo ulteriore proroga.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico.

Una precisazione importante riguarda i soggetti che hanno messo in servizio il registratore telematico entro i termini ordinari. Anche in tal caso, nel primo semestre dall'avvio dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi non saranno applicate sanzioni nel caso di invio dei dati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

 

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