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Licenziamento per superamento periodo comporto, insanabile errore datoriale su indicazione assenze

Lo ha dichiarato la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 10252 del 18 maggio 2016.
La Corte ha infatti chiarito che nel caso in cui il datore di lavoro nell´irrogare il provvedimento di licenziamento, a seguito del superamento del periodo di comporto, indichi in maniera dettagliata i giorni di assenza del dipendente, ma questa indicazione sia errata, lo stesso, in ossequio al principio della immutabilità delle ragioni addotte a giustificazione dell´irrogato licenziamento, non potrà apportare modifiche in tal senso.
In buona sostanza, hanno affermato i giudici della Sezione Lavoro, se, come nel caso di specie, sono state conteggiate giornate che non avrebbero potuto esserlo (giorni di aspettativa non retribuita), non è possibile rimediare includendo giornate non incluse "ab origine" nel prospetto.
In tal senso, di fondamentale importanza per i Giudici Supremi ha rivestito il fatto che la società non ha «l´obbligo di indicare nella lettera di recesso le assenze nello specifico», ma una volta che decide di farlo non può apportare modifiche.
Ciò vuol dire che non è possibile «considerare anche le assenze non indicate nel prospetto, dedotte solo in giudizio e diverse da quelle che il datore di lavoro aveva utilizzato a fondamento della risoluzione del contratto».
Si tratta cioè di un errore non sanabile al quale, nella concreta fattispecie rimessa al suo esame, è conseguita la declaratoria della illegittimità del licenziamento così irrogato alla lavoratrice.
Sentenza allegata

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