Con Sentenza 20 maggio 2016, n. 110 (Pres. Grossi, Red. Zanon), emessa nell´ambito dei giudizi promossi dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Calabria, la Corte Costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni avverso le norme del c.d. sblocca Italia in tema di impianti di rigassificazione.
Per la Corte, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell´art. 37, commi 1 e 2, lett. a) e c-bis), d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l´apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l´emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall´art. 1, comma 1, l. 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui prevede che i gasdotti di importazione di gas dall´estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Sentenza allegata
Con la decisione in epigrafe la Consulta ha respinto una serie di questioni sollevate da alcune Regioni in ordine alla disciplina - peculiare ed acceleratoria - che il d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. sblocca Italia) ha introdotto in tema di procedimenti autorizzativi di impianti destinati al trasporto del gas naturale.
Le censure esaminate nel merito riguardavano in particolare il riparto di competenza legislativa ed il principio di leale collaborazione. Diversamente, la censura sollevata in ordine alla carenza dei presupposti per la decretazione d´urgenza è stata dichiarata inammissibile per questioni di carattere formale.
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