Della questione si è occupato il Consiglio di Stato, A.P. con la Sentenza n. 9 del 24 maggio 2016, con la quale è stato affermato che il nulla osta previsto dall´art. 13, l. 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) non deve essere richiesto nel corso del procedimento di approvazione di uno strumento urbanistico attuativo.
La Plenaria ha formulato il principio di cui in massima precisando che:
a) se il parere all´ente parco, pur non obbligatorio, venga comunque richiesto nel corso del procedimento di approvazione di uno strumento urbanistico, non può trovare ingresso l´istituto del silenzio assenso previsto dall´art. 13, comma 1, l. n. 394 del 1991;
b) se anche il parere sia stato favorevolmente reso per spirito di collaborazione dall´ente parco, in ogni caso il parere deve essere nuovamente acquisito in occasione della presentazione di una domanda di permesso di costruire: solo in questo momento è possibile definire con precisione l´impatto dell´intervento edilizio sull´ambiente.
Conseguentemente, sono stati respinti i motivi di appello che presupponevano l´applicabilità dell´art. 13, comma 1, cit. al caso di specie, con la restituzione degli atti alla Sezione.
Sentenza allegata
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