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La Legge n. 145/2018 ha previsto che dal primo gennaio 2019 ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.
A tale riguardo, si precisa che l'opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari è comunicata con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta cui si riferisce la scelta operata.
L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Per consentire il versamento della suddetta imposta sostitutiva tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:
1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – ACCONTO PRIMA RATA – art. 1, c. 13, legge n. 145/2018" 1855 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE – art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – SALDO – art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 In sede di compilazione del modello F24,
i codici tributo devono essere esposti nella sezione "Erario", in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"
con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si
riferisce il versamento, nel formato "AAAA".
Attenzione al fatto che il codice
tributo "1856" è utilizzabile anche in corrispondenza degli "importi a credito
compensati".
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I docenti che svolgono attività d'insegnamento a titolo privato, devono comunicare alla propria amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale d'insegnamento ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.
Secondo quanto disposto dal Testo Unico comparto scuola, il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
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