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Le 200 euro nel mese di luglio - criticità

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L'art. 31 del D.L. n. 50/2022 riconosce un'indennità una tantum di 200 euro ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 1 comma 121 della L. 234/2021, non titolari dei trattamenti di cui all'art. 32, che hanno beneficiato nei primi quattro mesi dell'anno 2022 dell'esonero dello 0,8% della quota IVS a loro carico per almeno una mensilità; il "premio" viene erogato nel mese di luglio 2022 per il tramite dei datori di lavoro, una sola volta anche in presenza di più rapporti di lavoro.

L'erogazione per i lavoratori dipendenti avviene in via automatica, ma è necessaria la presentazione di una dichiarazione del dipendente che attesti di non essere titolare di uno dei trattamenti di cui all'art. 32 commi 1 e 18, e il credito maturato dal datore di lavoro potrà essere recuperato con la denuncia contributiva mensile, secondo le istruzioni che saranno fornite dall'INPS prossimamente.

La norma collega quindi il riconoscimento dell'indennità all'esonero di cui al citato comma 121; quest'ultimo comma ha infatti previsto, in favore dei rapporti di lavoro dipendente - escluso quello domestico - per l'anno 2022, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore dello 0,8%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

La prima criticità riguarda proprio il collegamento tra l'indennità una tantum di 200 euro e l'esonero dello 0,8%, le cui istruzioni operative per la fruizione sono state dettate dall'INPS il 22 marzo con la Circolare n. 43/2022. I datori di lavoro hanno quindi potuto applicare tale esonero solo dal mese di competenza marzo 2022, potendo effettuare il recupero dei mesi pregressi esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022. Sulla questione, considerato sia il ritardo con cui sono state fornite le istruzioni operative dell'esonero dello 0,8% e l'adeguamento dei software paghe, dovrebbe ritenersi che il lavoratore dipendente possa beneficiare delle 200 euro a prescindere dall'effettiva esposizione dell'esonero in almeno uno dei flussi UniEmens dei primi quattro mesi dell'anno; dovrebbe infatti essere sufficiente il possesso dei requisiti di cui al comma 121 per almeno un mese del primo quadrimestre del 2022.

Altro aspetto da chiarire riguarda la prevalenza tra le indennità previste dal D.L. n. 50/2022 nei confronti delle diverse categorie di soggetti. Un lavoratore, ad esempio, potenziale beneficiario dell'indennità ex art. 31, potrebbe infatti ritrovarsi in una delle categorie di cui agli artt. 32 e 33; su quest'ultimo aspetto, nonché sulle criticità determinate dalla formulazione delle norme, sarà comunque necessario attendere i chiarimenti e le istruzioni dell'INPS.

Inoltre si specifica che l'art. 32 del D.L. n. 50/2022 prevede l'erogazione dell'indennità in esame in favore delle seguenti categorie di soggetti: pensionati e titolari di altre prestazioni sociali; lavoratori domestici; percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola; titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.; lavoratori beneficiari delle indennità ex art. 10 commi 1-9 del DL 41/2021 e art. 42 del D.L. n. 73/2021; lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti; lavoratori iscritti al Fondo pensione la- voratori dello spettacolo; lavoratori autonomi occasionali; incaricati alle vendite a domicilio; percettori di reddito di cittadinanza.

Per ogni specifica categoria di soggetti la norma prevede apposite condizioni di elargizione del bonus, che differiscono in base al soggetto destinatario, mentre con riguardo ai tempi di erogazione si segnala che, a esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza – che percepiranno il bonus con la mensilità di luglio 2022 – per le altre categorie di soggetti il beneficio sarà erogato successivamente all'invio della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro giusto art. 31 comma 4 del D.L. n. 50/2022.

Infine, altra criticità ancora ad oggi non sanata, l'art. 33 istituisce un Fondo destinato al finanziamento di un'indennità una tantum in favore di lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS e di professionisti con cassa, che non abbiano beneficiato dell'indennità di cui agli artt. 31 e 32; sarà dunque necessario attendere ancora la pubblicazione del decreto attuativo del Fondo.

200 euro per tutti dunque ….. o quasi.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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