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La vacanza di Stato

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Con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 del 03 luglio scorso si definisce l'operatività del cosiddetto "bonus vacanze" istituito dall'art. 176 del D.L. n. 34/2020 – Decreto Rilancio -.

I beneficiari del bonus vacanze sono i nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro; per nucleo familiare deve intendersi quello definito dal regolamento per la determinazione dell'ISEE, da non confondere con la nozione di "familiare a carico" ai sensi dell'art. 12 del T.U.I.R. Nel dettaglio il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la cosiddetta "famiglia anagrafica" alla data di presentazione della DSU per il calcolo dell'ISEE.

La procedura prevede che il bonus è utilizzabile anche da un solo componente per nucleo familiare, ma Il nucleo avrà diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici.

Le strutture turistiche presso le quali è possibile utilizzare il bonus, sono rappresentate dalle imprese turistico ricettivo, comprese le strutture non imprenditoriali "bed & breakfast", indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato; rileva l'effettivo svolgimento di attività turistico-ricettiva. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali attività sono riconducibili alla sezione 55 della tabella dei codici ATECO; si tratta di alberghi, resort, motel, aparthotel, pensioni, hotel, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia. L'importante che tale attività sia svolta in maniera abituale o stagionale e non occasionale

Il bonus è pari ad 500 euro per nucleo composto da tre o più persone, 300 euro da due persone e 150 euro da una persona ed è fruibile nella misura dell'80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall'albergatore mentre il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale). Lo sconto applicato come "Bonus vacanze" sarà rimborsato all'albergatore sotto forma di credito d'imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.

Il bonus può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale; per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un'identità digitale SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale - o CIE 3.0 - Carta d'Identita Elettonica -. Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l'ISEE; se non si è in possesso di identità digitale bisogna richiederla attraverso i canali SPID e CIE 3.0. Ottenuta l'identità digitale si può richiederlo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 esclusivamente tramite l'app IO, l'applicazione dei servizi pubblici, scaricabile gratuitamente dagli store digitali: https://io.italia.it/bonus-vacanze/.

Il Bonus attribuito al nucleo familiare sarà identificato da un codice univoco, a cui sarà associato anche un QR code: non si dovrà stampare ma averlo sempre a disposizione sullo smartphone. Una volta accertato che la struttura è disposta ad accettare il bonus basterà comunicarlo all'albergatore, insieme al codice fiscale, quando si dovrà pagare il soggiorno direttamente presso la struttura. Il bonus vacanze deve comunque essere utilizzato in un'unica soluzione, senza possibilità di frazionamento, e non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno.

La struttura ricettiva, è tenuta a dichiarare, nell'ambito dell'apposita procedura web, di essere un'impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast che soddisfi le condizioni richieste. 

Il bonus vacanze è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle suddette strutture dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, pertanto, l'agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali, almeno un giorno, ricada nel suddetto periodo di riferimento.

Il corrispettivo dovrà essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, e per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica si considera valida anche l'emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale. Pertanto, secondo l'Agenzia, anche i forfettari possono applicare lo sconto in esame.

Il bonus non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall'unico fornitore; a titolo esemplificativo, nel caso di soggiorno presso una struttura ricettiva con fattura emessa dalla ditta ROSSI, è possibile includere i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte dello stabilimento balneare VERDI solo se gli stessi sono indicati nell'unica fattura emessa da ROSSI.

Il bonus potrà essere utilizzato anche nel caso in cui l'acquisto venga effettuato con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di agenzie di viaggio e tour operator, ad esclusione di soggetti che gestiscono piattaforme online o portali telematici.

Tutto pronto dunque: buone vacanze.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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