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La testimonianza scritta nel processo civile, limiti assunzione: processo di cognizione e cautelare

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Inquadramento normativo: Art. 257 bis c.p.c.; Art. 103 bis disp. att. c.p.c.

La testimonianza scritta nel processo civile e la sua ammissibilità: Nell'ambito del processo civile, come mezzo istruttorio, è stata ammessa la testimonianza scritta, ossia la deposizione di un teste per iscritto. La sua ammissibilità è possibile quando i) una parte processuale formula la richiesta di assunzione di tale mezzo di prova; ii) le altre parti del giudizio concordano; iii) il giudice emette un provvedimento autorizzatorio. In quest'ipotesi, il magistrato dovrà:

  • tener conto della natura della causa e di ogni altra circostanza;
  • fissare un termine entro cui devono pervenire le risposte ai quesiti sui quali il teste deve essere interrogato.

Testimonianza scritta e dichiarazione scritta del terzo: Prima dell'ammissibilità della testimonianza scritta nel processo civile, le parti potevano produrre una dichiarazione scritta del terzo, cui era attribuito il valore di prova atipica costituita. Attualmente, con l'introduzione della disciplina della testimonianza scritta, la dichiarazione del terzo assume rilevanza quando è formata secondo il procedimento stabilito per la assunzione di tale tipo di testimonianza. E ciò in considerazione del fatto che nel processo civile non c'è più spazio per una mera dichiarazione scritta, sostitutiva della prova testimoniale (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, n. 20/2013).

Modalità di assunzione della testimonianza scritta e compilazione del modello: Con il provvedimento che autorizza questo tipo di mezzo di prova, viene disposto che la parte richiedente predisponga il modello di testimonianza in conformità ai quesiti ammessi e lo faccia notificare al testimone. 

Tale modello deve essere conforme a quello approvato dal Ministero della giustizia e deve recare anche le istruzioni per la compilazione; istruzioni, queste che vanno notificate unitamente al modello stesso. Detto modello deve:

  • essere sottoscritto su ogni foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione;
  • indicare i quesiti ammessi;
  • contenere gli spazi idonei per consentire al teste la compilazione non solo con le sue generalità, ma anche con le risposte ai quesiti formulati;
  • indicare gli elementi identificativi del processo cui la testimonianza si riferisce e l'ordinanza di ammissione del mezzo istruttorio;
  • contenere la formula del giuramento del testimone e l'ammonimento relativo all'importanza di tale giuramento e alle conseguenza di false o reticenti dichiarazioni:
  • contenere l'avviso della facoltà, per il teste, di astenersi dal rispondere.

Il testimone, una volta ricevuto il modello, deve:

  • indicare le sue generalità e i rapporti intercorrenti con le parti;
  • rispondere ai quesiti in maniera pertinente, sottoscrivendo sia in calce a ogni sua risposta senza lasciare spazi vuoti e sia in calce al modello. Sottoscrizioni, queste, che vanno autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autenticazione in questione è esente dall'imposta di bollo e con essa «vengono meno i dubbi sulla provenienza della dichiarazione, evitando inoltre la possibilità di aggirare le regole di esclusione della prova testimoniale previste dal sistema» (Tribunale Belluno, sentenza 10 ottobre 2011);
  • «precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto»;
  • nel caso si avvalga della facoltà di astensione, indicarne il motivo;
  • spedire o consegnare, nel termine fissato, il modello compilato. In mancanza sarà suscettibile della pena pecuniaria di cui al primo comma dell'art. 255 c.p.c.

Testimonianza scritta e casi in cui non è necessaria la compilazione del relativo modello: «Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello [...]»

Testimonianza scritta e procedimento cautelare: Il rigore richiesto per l'assunzione della testimonianza scritta risulta circoscritto al giudizio di cognizione. Nel procedimento cautelare (e quindi anche in quello possessorio) - «dove è attribuito al giudice il potere di procedere agli atti di istruzione nel modo ritenuto più opportuno in relazione alla fattispecie esaminata» - deve ritenersi che, per il tipo di procedimento, sono ammissibili le dichiarazioni scritte dei terzi a prescindere dai limiti stabiliti per la testimonianza scritta. E ciò in considerazione del fatto che, in questi procedimenti, il giudice può «disporre anche d'ufficio l'acquisizione delle sommarie informazioni scritte senza che sia necessario il preventivo accordo delle parti, e senza dover utilizzare il modello previsto per la testimonianza scritta». Resta salvo, tuttavia, «il requisito minimo dell'autenticazione della sottoscrizione del terzo, affinché ne sia provata la provenienza e la veridicità formale» (Cass., n. 12763/2000, richiamata da Tribunale Belluno, sentenza 10 ottobre 2011).

 

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