Accade molto spesso, sia a scuola sia in altri ambienti di lavoro, di assistere a comportamenti imprevedibili, capaci, però, di causare danni anche consistenti alla salute. Ciò è particolarmente ricorrente nelle scuole, a causa della imprevedibilità tipica della giovanissima età dei bambini, ma anche, e soprattutto della inidoneità di ambienti scolastici che, molto spesso, sono stracarichi di insidie e di pericoli, e non sono certamente, almeno in Italia, a misura di bambino.
Ma cosa accade, nel momento in cui, a causa di un gesto imprevedibile e incontrollabile, uno studente si procura un danno? In questa ipotesi, l´insegnante dovrà provare, in quanto soggetto tenuto al controllo degli studenti entro l´ambiente scolastico, di avere adottato ogni misura idonea a impedire l´evento dannoso, oa ridurre consistentemente le sue conseguenze, oppure la imprevedibilità dell´azione sostanzialmente limita la responsabilità dell´insegnante?
Un quesito delicatissimo, capace di determinare lo spostamento della responsabilità civile e penale di docenti e precettori, cui la Suprema Corte di Cassazione ha fornito, recentissimamente, una soluzione.
Un orientamento, che è bene conoscere, in quanto, come è stato dimostrato da una recente statistica, almeno una volta nella propria carriera scolastica ciascun docente potrebbe imbattersi in una circostanza di questo tipo.
Dimostrando di aver esercitato la dovuta diligenza sugli alunni, il carattere imprevedibile e repentino dell´azione dannosa, libera maestri e precettori dalla responsabilità a loro carico di cui all´ art. 2048 c.c.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n.12842/17 depositata il 22 maggio.
Un alunno, alzandosi repentinamente, andava a urtare contro le sporgenze metalliche di un palo della luce situato nel cortile della scuola, provocandosi un danno.
Il padre, chiamava quindi in giudizio il Ministero dell´Istruzione e l´Istituto scolastico frequentato dal minore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati dall´incidente.
Il genitore, non trovando comprensione né presso il Tribunale di Milano né presso la Corte d´Appello, ricorreva in Cassazione per un ulteriore riesame, sostenendo che la Corte non aveva applicato i principi giurisprudenziali, secondo cui l´Istituto scolastico ed il Ministero, avrebbero potuto liberarsi della loro responsabilità, solo dimostrando di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il fatto dannoso.
Nel caso di specie, lo stesso dirigente scolastico non aveva negato la pericolosità del palo contro cui aveva sbattuto il minore.
Ma, sfortunatamente per il ricorrente, la Suprema Corte ribadiva che l´accertamento di merito aveva escluso un difetto di vigilanza dell´insegnante, in quanto, analizzando la ricostruzione dell´incidente, il bambino, che stava accovacciato accanto al palo, alzatosi da terra in modo repentino e imprevedibile, sbatteva la fronte, integrando in questo modo gli estremi del caso fortuito.
Se ai sensi dell´art. 2048 del Codice Civile, su maestri e precettori grava una presunzione di responsabilità per i danni che i loro allievi o apprendisti cagionano nel tempo in cui questi si trovano sotto la loro vigilanza, è anche vero che, perché siano sollevati da tale responsabilità è necessario che essi provino di avere vigilato sugli alunni nel modo dovuto, e che l´azione di questi da cui sia derivato il danno, sia stata caratterizzata da una rapidità e imprevedibilità tale da non aver potuto impedire il fatto. A tale verifica, la Corte d´Appello aveva proceduto nel concreto.
Così la Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.