Anche nel caso in cui la moglie rifiuti alcune offerte di lavoro, il marito è comunque tenuto a versarle l´assegno divorzile, quanto meno se esse hanno determinate caratteristiche.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione VI civile, con ordinanza n. 12878/17, depositata il 22 Maggio.
Comprensibilmente irritato, il marito si ribellava all´ obbligo di versare l´assegno divorzile in favore dell´ex moglie, la quale rifiutava una serie di offerte lavorative.
Adito il Tribunale di Roma, in capo all´uomo veniva confermato l´ obbligo seppur con un´attenuazione, consistente in una riduzione della cifra in 3.000 euro mensili (da versare a partire dalla data di scioglimento del matrimonio).
Tale somma veniva calcolata dai giudici di primo grado, tenendo in considerazione il tipo di lavoro da questo svolto, che essendo un diplomatico, avrebbe potuto sborsare una somma di 2.500 euro per i periodi di lavoro svolti all´ estero, e 1.500 per quelli svolti in Italia.
A detta della Corte d´appello della stessa Città invece, i rifiuti che la donna si era permessa di dare, potevano definirsi occasionali, non integrando in questo modo una circostanza particolarmente grave, anzi al contrario, venivano valutati e pertanto definiti solo come "circostanze di scarsa rilevanza", volendo guardare alla conseguenze che tale approccio avrebbe potuto avere sulla capacità di reddito potenziale e non sfruttata. Adiva la Suprema Corte il marito, contestando l´adeguatezza dell´assegno e l´omesso esame di fatti decisivi in particolare per ciò che concerne il rifiuto.
Confermata presso la Cassazione la somma indicata nella sentenza di primo grado, e così respingendo le obiezioni del marito, il quale non potendo in alcun modo giustificare un rifiuto a tali offerte, riteneva imperdonabile l´atteggiamento della donna (che in passato svolgeva l´attività di traduttrice), che non aveva saputo, (o forse voluto) sfruttare le preziose occasioni di lavoro che le si erano presentate.
Tale decisione della Corte si basa su di una valutazione, ossia quella dei redditi, dei patrimoni e delle potenzialità di guadagno dei coniugi, e per nulla invece rilevando i rifiuti della donna.
Per tale motivo il ricorso proposto dall´ uomo veniva respinto.