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La nozione di prova pratica valevole nei concorsi pubblici.

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Nell'ordinanza 5653/2024, la Corte di Cassazione ha chiarito cosa debba intendersi per "prova pratica" nelle procedure selettive pubbliche, escludendo, anzitutto, un'equivalenza di significato tra tale nozione e quella che viene definita "prova manuale", ed individuando, poi, il tratto caratteristico della prova pratica nella finalità della stessa,


finalità, secondo il collegio, consistente nel valutare la capacità del candidato di assumere "in concreto" (e non in astratto) comportamenti necessari o opportuni in un determinato contesto operativo. 

Il principio è stato espresso all'esito di un procedimento avente ad oggetto l'annullamento di una procedura di stabilizzazione di un Lavoratore Socialmente Utile come autista di autobus.


Secondo il giudice del merito, doveva ritenersi inadeguato verificare le reali capacità operative di un collaboratore amministrativo dell'ufficio macchine agricole tramite un test vertente su conoscente teoriche generali sul diritto degli enti locali.


Inoltre, il decidente di prime cure aveva, altresì, escluso che, partecipando al test scritto, le due ricorrenti avessero prestato acquiescenza alle modalità di svolgimento della prova selettiva, come viceversa sostenuto dal Comune. 

 La decisione dei giudici del merito è stata confermata dalla Cassazione, la quale ha osservato che la prova pratica (che non coincide necessariamente con la "prova manuale") si contrappone a quella teorica in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, ma la capacità del candidato di assumere in concreto comportamenti necessari o opportuni in un determinato contesto operativo;

ed, inoltre, che ai fini dell'acquiescenza a un provvedimento amministrativo, non è sufficiente un atteggiamento di mera tolleranza contingente, né il compimento di atti resi necessari e opportuni, nell'immediato, dall'esistenza del suddetto provvedimento, in una logica di riduzione del pregiudizio da esso derivante, ma che non per questo escludono l'eventuale coesistente intenzione dell'interessato di agire poi per l'eliminazione degli effetti del provvedimento stesso.

 

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