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La notifica di un atto impositivo proveniente da pec non iscritta nei registri Ipa è inesistente?

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Riferimenti normativi: Art.26 D.P.R.n.602/1973 - Art.60 D.P.R. n.600/73 -Art.16-ter del D.L. n. 179/2012

Focus: La notifica di un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate effettuata tramite un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nel pubblico registro IPA è motivo di nullità della notifica?

Principi generali: La notifica a mezzo pec è disciplinata dall'art.26 del D.P.R.n.602/1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento), dall'art.60 del D.P.R.n.600/73 (in materia di notifica dell'avviso di accertamento) e dall'art. 16-ter del D.L. n.179/2012, convertito in L. n.221/2012, il quale prevede che "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del presente decreto, ovvero IPA, Reginde, Inipec". La notifica proveniente da un indirizzo non presente in uno dei pubblici registri, secondo un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e dei giudici di merito, è da ritenersi nulla ovvero inesistente (Cass.Ord.n.3093/2020). Di conseguenza, la notifica eseguita mediante un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi deve ritenersi ab origine non valida e, in quanto tale, viziata da nullità insanabile (inesistenza) (Cass. SS.UU. n. 7665/2016).

Di diverso orientamento è invece la recente sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma n.12993/18 del 21/11/2022. Nel caso di specie una società di calcio s.s.r.l ha impugnato con ricorso in primo grado l'intimazione di pagamento notificatale dall'Ader (Agenzia entrate riscossione), a seguito di accertamenti emessi dall'Agenzia delle Entrate. La fondatezza del ricorso è stata contestata dall'Agenzia delle Entrate, mediante controdeduzioni, con richiesta di rigetto dello stesso e di rimborso delle spese di lite. In particolare, la società ha dedotto, nel primo motivo del ricorso, la nullità della notificazione in quanto eseguita dall'Agenzia delle Entrate Riscossione utilizzando l'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. non presente nel pubblico registro IPA. Tale doglianza non è stata condivisa dai giudici in quanto, secondo la giurisprudenza dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, sentenza n.2016/14916, e della stessa sezione della Commissione tributaria, la nullità dell'atto non sussiste tenuto conto che << l'utilizzazione, per l'invio di pec, di un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi, non può costituire motivo d'inesistenza della notificazione, ma tutt'al più di nullità, che in base viene sanata dall'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto>>. 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, poi, precisato con la sentenza n.2022/15979 che << l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è neppure causa di nullità qualora la notificazione abbia comunque permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto>>. Nel caso di specie il giudice ha rilevato che l'avviso di intimazione ha raggiunto lo scopo. Infatti, l'indirizzo utilizzato dall'ADER indicava espressamente la denominazione dell'ente notificatore tant'è che la società ha proposto tempestiva ed articolata impugnazione dell'atto, sanando così ogni eventuale irregolarità. Alla luce dei suddetti principi, la Corte di giustizia tributaria di primo grado, non accogliendo neanche gli altri motivi dedotti dalla ricorrente ha rigettato il ricorso. 

 

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