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La forma del recesso contrattuale

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Con ordinanza n. 18414/19 la Suprema Corte si esprime nuovamente su un tema già affrontato dalla giurisprudenza stessa negli anni 70, ovvero la forma che deve avere il recesso quando previsto nel contratto. Precisamente si statuisce che anche per il recesso trova applicazione la presunzione di forma di cui l'art. 1352 c.c. e che dunque la predetta formalità sia prescritta per l'atto che costituisce esplicazione della relativa clausola contrattuale. Il caso aveva ad oggetto cinque polizze assicurative azionate, in quanto maturate le rispettive rate, con procedimento monitorio dinnanzi al Giudice di Pace. In primo grado le richieste dell'assicurazione avevano trovato conforto sennonché la relativa pronuncia veniva poi impugnata dall'ingiunto il quale otteneva ragione in sede d'appello con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi. Presentava dunque ricorso per cassazione la compagnia assicurativa che lamentava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1352 e 1354 c.c.: nello specifico l'impresa assicuratrice evidenziava come avesse già eccepito che la disdetta dell'assicurato fosse invalida o, quanto meno, inefficace. 

Sottolineava, difatti, la ricorrente che le condizioni generali di contratto prevedevano che, relativamente alle polizze, il recesso potesse avvenire esclusivamente per raccomandata non ammettendo dunque equipollenti. In realtà il recesso operato dalla controparte era avvenuto con una formalità diversa e cioè tramite fax. La violazione di legge in sede di appello dunque si concretava nel non aver tenuto in considerazione la prescritta forma di cui all'art. 1352 c.c. e di aver conseguentemente ritenuto valido il recesso operato anche a mezzo fax.  

La Corte di Cassazione decide sul ricorso anteponendo le osservazioni del Tribunale in sede di appello: invero i motivi lamentati col ricorso erano già stati oggetto dei motivi di appello ma non avevano trovato accoglimento secondo un'interpretazione per la quale l'art. 1352 c.c. era applicabile solo al negozio e non al recesso. In tale prospettiva la "forma" della raccomandata aveva solo la funzione di garantire una maggior conoscenza del recesso. Nel caso di specie il recesso era stato portato a conoscenza dell'assicurazione la quale non aveva contestato le modalità con cui esso si era concretato. La Corte cassa la decisione del Tribunale sottolineando anzitutto che non v'è prova della diretta conoscenza del recesso da parte della società assicuratrice; poi evidenzia come il recesso sia oggetto di un negozio unilaterale a contenuto negativo e dunque sussumibile all'art. 1352 c.c. (in definitiva la forma prescritta, per l'operatività dell'art. 1352, è da intendersi come forma ad substantiam).  

 

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