Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Inquadramento normativo: Art. 15 c.p.c.
La determinazione del valore delle cause relative agli immobili e ai regolamenti dei confini: Per le cause riguardanti i beni immobili e la determinazione del relativo valore si tiene conto del reddito dominicale e della rendita catastale alla data della proposizione della domanda. In buona sostanza, si moltiplicano questi due fattori:
Con riferimento alle cause di regolamento di confini, queste esulano dalla competenza del giudice di pace, perché rientrano fra quelle relative ai beni immobili, assoggettate alla regola della distribuzione della competenza per valore, calcolato sulla base del valore della parte di proprietà controversa, ove questa sia determinata (Cass. civ., n. 451/2006). In caso di mancata determinazione di detta parte, viene adottato il criterio generale che trova applicazione nel caso in cui all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale. In queste ipotesi, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti e, se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.
Tale ultimo criterio è un criterio sussidiario di determinazione del valore della controversia cui si potrà ricorrere solo quando dagli atti non emergono i dati necessari per la determinazione o il convenuto, che eccepisce un diverso valore e sul quale grava il relativo onere, alleghi e provi che:
Determinazione del valore delle cause in materia di servitù: Per la determinazione del valore della controversia nelle cause in tema di servitù, occorre aver riguardo al valore dell'intero fondo servente e non a quello del peso destinato ad incidere sul bene per effetto della servitù e neppure a quello della singola porzione di esso direttamente interessata dal peso, a meno che non si tratti di una porzione autonomamente identificabile e distinta rispetto alle parti rimanenti.(Cass. civ., n. 27356/2016).
Determinazione del valore delle cause in materia di mancato rispetto delle distanze legali tra immobili: Il valore delle cause concernenti il mancato rispetto delle distanze legali tra immobili viene determinato moltiplicando per cinquanta il reddito dominicale del terreno o la rendita catastale del fabbricato in cui si assume essere avvenuta la violazione (Cass. n. 4654/1998, richiamata da Cass. civ., n. 33457/2019). Ove manchino elementi per la stima, le cause saranno ritenute di valore indeterminabile (Cass., sent. n. 1065/1983, richiamata da Cass. civ., n. 463/2014).
Determinazione dei compensi degli avvocati nelle cause aventi ad oggetto beni immobili: Per la determinazione dei compensi spettanti agli avvocati per le prestazioni svolte nei giudizi aventi ad oggetto beni immobili, si fa riferimento al valore delle relative cause secondo i criteri su indicati, avendo riguardo al reddito dominicale del terreno e alla rendita catastale. Ove tali dati non risultino, la causa sarà considerata di valore indeterminabile (Cass. civ., n. 10755/2019).
Rivalutazione e reddito dominicale: Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario, ritraibile dai terreni attraverso l'esercizio delle attività agricole ed è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo, suscettibile di revisione disposta con decreto del ministero delle finanze, su parere conforme della commissione censuaria centrale. Ove il valore della causa venga calcolato non tenendo conto della rivalutazione , non spetta al convenuto sollevare l'eccezione. E ciò in considerazione del fatto che, quando nel giudizio risulta essere stato prodotto il certificato catastale, da cui risulta il reddito dominicale del fondo preteso servente, il valore della causa sarà calcolabile in base all'applicazione di disposizioni normative che il giudice è tenuto a conoscere.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.