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La compensazione delle spese nel processo civile: quando è possibile?

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Inquadramento normativo: Art. 92 c.p.c.

La compensazione delle spese di lite, i motivi gravi ed eccezionali: Nel processo civile, seguendo il criterio di soccombenza, vige la regola della condanna alle spese. Tuttavia, «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». La compensazione delle spese di lite è possibile anche nelle situazioni:

  • che presentino caratteristiche di gravità ed eccezionalità;
  • che siano attinenti a circostanze oggettive e verificabili, non dipendenti dalla volontà della parte, che l'abbiano indotta ad agire o resistere in giudizio;
  • in cui la soccombenza dipenda da un evento sopravvenuto o non valutabile prima dell'introduzione della lite.

(Corte Costituzionale n. 77/2018, richiamata da Corte d'Appello Milano Sez. lavoro, sentenza 13 marzo 2020).

Non costituiscono gravi ed eccezionali ragioni:

  • quelle giustificazioni poste a fondamento della statuizione di compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, che pur facendo riferimento alla peculiarità del caso concreto e alla oggettiva difficoltà di valutazione in fatto ed in diritto, utilizzino formule generiche, inidonee a esprimere un profilo di eccezionalità e gravità (Corte d'Appello Milano Sez. lavoro, sentenza 13 marzo 2020);
  • quelle giustificazioni che non danno contezza, «con specifico richiamo agli elementi fattuali e giuridici della concreta vicenda processuale, dei motivi per cui la valutazione in fatto ed in diritto di una determinata fattispecie, che costituisce il nucleo dell'esercizio della funzione giurisdizionale, presenta, nel caso concreto, anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione fattuale o dell'interpretazione della disciplina di riferimento, tali da giustificare la deroga al fondamentale criterio della soccombenza» (Corte di Cassazione, n. 26956/2019, richiamata da Corte d'Appello Milano Sez. lavoro, sentenza 13 marzo 2020);
  • quelle che si appalesano come illogiche o erronee. In tal caso, sarebbe sussistente il vizio di violazione di legge (Cass., nn. 2206/2019; 23059/18, 6059/2017, 11222/2016, 12893/2011, richiamata da Cass. civ., n. 15989/2020).

Da quanto sopra detto, si può affermare che la compensazione delle spese di lite costituisce una norma elastica, ossia una clausola generale prevista al fine di adeguarla a «un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni che:

  • non possono essere determinate "a priori",
  • possono essere specificate in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche».

(Cass. n. 2883/2014, richiamata da Cass. civ., n. 15989/2020). 

Casistica: Si ritene che:

  • le spese di consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali e possono essere compensati anche in presenza di una parte parte totalmente vittoriosa. E ciò in considerazione del fatto che i) la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; ii) la statuizione di compensazione costituisce una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero (Cass., nn. 1023/2013; 17739/2016, richiamata da Cass. civ., n. 11068/2020;
  • «in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può [...] compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa» (Cass., nn. 26918/2018, 1572/2018, richiamata da Cass. civ., n. 8036/2020).

 

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