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La circostanza aggravante della premeditazione

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La recente sentenza della sezione I della Corte di Cassazione, n. 36004, depositata il 13 agosto 2019, è l'occasione per ripercorrere brevemente i tratti essenziali dell'aggravante della premeditazione.

Essa è prevista dall'art. 577 n. 3 c.p. che individua una fattispecie aggravante dell'omicidio che determina l'applicazione della pena dell'ergastolo.

L'aggravante in parola concerne l'intensità del dolo con il quale il fatto viene commesso e viene ricavata dalla preparazione al compimento del delitto.

Necessita per la sua integrazione di due elementi: uno di carattere "cronologico" e l'altro "ideologico".

Secondo l'insegnamento della Corte di legittimità a Sezioni Unite, (cfr. Cass. pen. Sez. Unite Sent., 18/12/2008, n. 337 (rv. 241575), il primo richiede che ricorra un apprezzabile intervallo di tempo tra l'ideazione e l'esecuzione del delitto, tale da consentire una ponderata riflessione circa la opportunità del recesso, il secondo invece presuppone che la ferma risoluzione criminosa perduri, senza soluzione di continuità, nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine. 

  La premeditazione va dunque distinta dalla preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi necessari all'esecuzione. Le due figure non sono del tutto sovrapponibili proprio perché – come ricorda la Corte nell'arresto in commento - la preordinazione "si esaurisce nell'apprestamento dei mezzi minimi, necessari all'esecuzione, e solo nella fase a quest'ultima immediatamente precedente." Per giurisprudenza pressoché costante, invece, si ritiene che la ricostruzione probatoria della premeditazione non possa esaurirsi nel mero accertamento della preventiva acquisizione dei mezzi, dei luoghi e degli strumenti materiali coi quali tradurre in pratica il proposito illecito. "È piuttosto necessario fare ricorso ad elementi estrinseci e sintomatici, individuati a livello esemplificativo nella causale dell'azione, nell'anticipata manifestazione dell'intento poi attuato, non contraddetto da condotte opposte, nella ricerca dell'occasione propizia, nella meticolosa organizzazione e nell'accurato studio preventivo delle modalità esecutive, nella violenza e reiterazione dei colpi inferti (Cass. S.U., n. 337 del 18/12/2008, Antonucci, rv. 241575; Cass. sez. 1, n. 47880 del 5/12/2011, Zhang Yng, rv. 251409; sez. 1, n. 47250 del 9/11/2011 , Livadia, rv. 251502 in motivazione; sez. 1, n. 7970 del 06/02/2007, P.G. in proc. Francavilla, rv. 236243, sez. 1, n. 24733 del 21/5/2004, Defina, rv. 228510)", cfr. Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17/01/2014) 16-04-2014, n. 16711.

 Ciò non toglie che l'aggravante sia compatibile con l'aberratio ictus ovvero quando per errore nell'esecuzione si porti offesa a persona diversa da quella prefissatasi dall'agente. In questi casi, l'agente risponde "come se" avesse commesso il reato in danno della persona che intendeva colpire, per cui se l'azione preventivamente ideata e perseguita assume caratteri premeditati, li conserva anche in riferimento all'effetto aberrante conseguito. Ciò è possibile poiché le circostanze di cui all'art. 577 c.p. non rientrano tra quelle riguardanti le condizioni o qualità della persona offesa o i rapporti tra offeso e colpevole che, ai sensi dell'art. 60 c.p., comma 1, richiamato dall'art. 82 c.p., non sono poste a carico dell'agente in caso di errore di costui sulla persona dell'offeso.

Da ultimo, la Corte interviene poi sul tema della comunicabilità al concorrente della circostanza aggravante in parola. Sul punto ribadisce come tale circostanza sia estesa al concorrente nel reato quando risulti provata la conoscenza effettiva, e la volontà adesiva al progetto criminoso da parte di costui, cosicché egli faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo. Si tratta infatti di circostanza strettamente personale, che deve essere valutata soltanto riguardo alla persona cui si riferisce.

Nel caso specifico, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. 

 

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