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L'obbligo assicurativo dell'avvocato e degli esercenti le libere professioni

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Inquadramento normativo: Art.5 del D.P.R. n. 137/2012 (Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali); Art.12 L. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense); D.M. del 22.09.2016 (Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato).

L'obbligo di assicurazione:«Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva». Si tratta della cosiddetta assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale che mira a tutelare il professionista e i suoi clienti da eventuali danni insorgendi in occasione dell'esercizio dell'attività professionale del primo.

Ambito di applicazione: L'obbligo di copertura assicurativa in questione grava su diverse categorie di professionisti, quali ad esempio architetti, ingegneri, geometri, periti, avvocati, notai, commercialisti, revisori legali, medici, infermieri, psicologi, mediatori e agenti.

L'obbligo di copertura assicurativa degli avvocati: Per quanto riguarda gli avvocati è stato previsto che essi debbano obbligatoriamente dotarsi di una duplice polizza: i) una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione;


ii) una polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori in conseguenza dell'attività svolta. Sono state stabilite, inoltre, le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato, quali:

  • la copertura della responsabilità civile dell'avvocato «per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale». In buona sostanza la polizza copre qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro, compresa la responsabilità per colpa grave e per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi (fatta eccezione per i collaboratori ed i familiari dell'assicurato che per espressa previsione ministeriale non possono essere considerati terzi);
  • una retroattività illimitata (anche in favore degli eredi) e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza;
  • clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

Oggetto della copertura assicurativa: L'attività professionale oggetto di copertura assicurativa comprende: 

  • l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali; 
  • gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni; 
  • la consulenza od assistenza stragiudiziale; 
  • la redazione di pareri o contratti; 
  • l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni.

Tuttavia le parti possono pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato. 

Il rischio dell'attività: La fascia di rischio dipende dal modo in cui è esercitata l'attività professionale, ossia se in forma individuale o collettiva, studio associato o società fra professionisti. I massimali minimi da assicurare, invece, sono predeterminati in base al fatturato e al fatto che l'attività è svolta in forma individuale o collettiva.

Polizza infortuni: A favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria Inail è prevista anche un'assicurazione contro gli infortuni che si dovessero verificare durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa: danni, questi, da cui derivino morte, invalidità permanente o temporanea, spese mediche. In questo tipo di copertura rientrano anche i rischi derivanti dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale. Le somme minime da assicurare sono:

  • euro 100.000,00 in caso di morte; 
  • euro 100.000,00 in caso di invalidità permanente; 
  • una diaria di euro 50,00 per inabilità temporanea.

Violazione dell'obbligo: «La violazione dell'obbligo di stipulare una polizza per responsabilità civile professionale costituisce illecito disciplinare».

 

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