Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it
In più occasioni il Consiglio Nazionale Forense è stato chiamato a chiarire le conseguenze sul piano deontologico dell'assunzione dell'avvocato alle dipendenze dell'ufficio del processo.
Vediamo alcune delle questioni sottoposte al Consiglio.
Incompatibilità. Il Consiglio Nazionale Forense ha più volte affermato l'incompatibilità dell'assunzione all'Ufficio del processo con l'esercizio della professione forense. Infatti il Consiglio ha evidenziato che il regime di incompatibilità disciplinato dall'art. 18 lett. d) L. n. 247/2012 nonché il divieto di cumulare l'attività professionale con l'esercizio del lavoro subordinato sono posti a tutela dell'interesse pubblico collegato all'inviolabilità del diritto di difesa. Tale regime subisce delle eccezione nei solo casi tassativamente previsti dalla Legge Forense, ossia per le attività di docenza (art.19) e per gli Avvocati addetti in via esclusiva agli uffici legali degli enti pubblici (art.23).
Pertanto non può dirsi che il regime dell'incompatibilità professionale sia stato tacitamente abrogato dalla normativa sull'ufficio del processo, normativa che, anzi, lo conferma, laddove si consideri che il D.L. n.80/2021 all'art.11, comma 2 bis espressamente prevede che l'assunzione degli Avvocati alle dipendenze dell'ufficio per il processo "configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica" (Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 17 ottobre 2023).
Per tali motivi il Consiglio ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, lett. d) L. n. 247/2012 anche in relazione all'art. 3 Cost. (Consiglio nazionale forense, sentenza n.4 del 9 febbraio 2023).
Operatività della sospensione. Peraltro il Consiglio ha avuto modo di precisare che la suddetta incompatibilità e la conseguente sospensione dall'esercizio dell'attività professionale dell'avvocato alle dipendenze dell'ufficio del processo opera "a prescindere da una richiesta in tal senso dell'iscritto nonché da eventuali altre figure professionali pure ammesse a concorrere per tale posizione per le quali la sospensione d'ufficio non sia prevista". Ne deriva che non può essere attribuita alcuna rilevanza all'eventuale affidamento che l'iscritto abbia fatto, all'atto della partecipazione alla procedura concorsuale e fino all'assunzione, di non subire la sospensione d'ufficio dall'esercizio della professione (Consiglio nazionale forense, sentenza n.244 del 3 dicembre 2022).
Conseguenze sul piano deontologico, ordinamentale e professionale. Quanto alle conseguenze derivanti dalla sospensione dall'Albo disposta per effetto dell'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio del Processo, il Consiglio ha chiarito che gli obblighi deontologici sorgono in capo all'avvocato in virtù della sola iscrizione all'Albo, la quale non viene meno nell'ipotesi di sospensione. Ne discende che anche nell'ipotesi di sospensione,
- l'avvocato resta soggetto
1) alla potestà disciplinare, in relazione a violazioni deontologiche pregresse o a quelle che, seppur non direttamente legate all'esercizio della professione, possano essergli contestate anche nel periodo di sospensione,
2) agli obblighi fiscali e previdenziali (in questo ultimo caso la cancellazione dalla Cassa è prevista soltanto per i sospesi ex art. 20, commi 2 e 3: cfr. parere del 16 marzo 2016, n. 29);
3) agli obblighi assicurativi;
4) all'obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione nell'Albo;
- continuano ad essere operanti le cause di incompatibilità previste dall'art.18 della legge professionale.
Obblighi previdenziali. Con specifico riguardo agli obblighi previdenziali il Consiglio ha ricordato che a norma dell'art. 1, comma 7-quater D.L. n. 80/2021 "I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.". Per gli avvocati assunti alle dipendenze dell'Ufficio del processo, il successivo articolo 11 non contiene specifiche previsioni in materia previdenziale con la conseguenza che l'avvocato sospeso può rimanere iscritto alla Cassa, analogamente a quanto avviene agli avvocati sospesi ex lege ai sensi dell'articolo 20, comma 1 (Consiglio nazionale forense, parere n. 38 del 17 ottobre 2022).
Iscrizione alle organizzazioni sindacali. L'assunzione all'Ufficio del processo non inficia il diritto dell'avvocato ad iscriversi ad Organizzazioni Sindacali. Infatti il Consiglio ha affermato che "non può escludersi – nei confronti dell'avvocato che ricopra medio tempore la posizione di dipendente presso l'Ufficio per il processo – il diritto ad iscriversi ad associazioni sindacali di categoria, desumibile dal combinato disposto degli articoli 18 e 39 della Costituzione." (Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 17 ottobre 2023).
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.