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L´evoluzione storica della responsabilità civile e i "danni punitivi"

Tra le diverse questioni problematiche che l´evoluzione della responsabilità civile ha posto nel tempo, la più rilevante, ad oggi, è quella relativa alla FUNZIONE DELLA RESPONSABILITA´.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia del 5 luglio 2017, infatti, ci fa capire che la responsabilità civile è cambiata nel corso degli anni ed ha assunto una curvatura tale da affiancare a quella tradizionale, riparatoria-compensativa, una responsabilità sanzionatoria-punitiva.
Innanzitutto, la responsabilità civile non è altro che una reazione dell´ordinamento verso la violazione di regole, regole che possono essere legali, contrattuali o extracontrattuali.

La responsabilità civile è un istituto da sempre conosciuto nel nostro ordinamento; difatti l´esordio della responsabilità extracontrattuale è assegnato al III secolo a.C. alla Lex Aquilia de damno la quale introduce il danno ingiusto procurato. Essa era una forma di responsabilità che prevedeva il risarcimento del danno in maniera sensibilmente diversa rispetto ad oggi in quanto il danno era rapportato non al momento in cui si era verificato il fatto illecito ma al maggior valore che questi aveva avuto nell´ultimo anno; ciò vuol dire che poteva essere risarcito un danno più ampio di quello in concreto patito ed è per questo che è frequente l´osservazione secondo cui nel diritto romano la responsabilità extracontrattuale avesse una funzione tendenzialmente sanzionatoria.

Tale modello di responsabilità è molto vicino a quello penalistico attuale, il cui presupposto fondamentale è l´esistenza del dolo o della colpa, pertanto in assenza di elemento soggettivo non c´era responsabilità.
Tendenzialmente il sistema romanistico era incentrato sulla persona del danneggiante e non sul danno; ciò trova dei riflessi anche nel Codice del 1865 il quale era incentrato sulla punizione del colpevole. La responsabilità civile, così intesa, era una responsabilità secondaria a contenuto tipico perché era una forma di reazione dell´ordinamento per la lesione di diritti assoluti e beni primari previsti e tutelati unicamente dalla legge, mentre nulla diceva circa il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Successivamente, il Codice civile del 1942 introduce l´art. 2059 cc che espressamente prevedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali nelle ipotesi previste dalla legge fondando quello che oggi si chiama "sistema bipolare": danno patrimoniale da un lato e danno non patrimoniale dall´altro.
Inoltre, il codice del 1942 con l´art. 2043 cc, sposta il baricentro della responsabilità extracontrattuale dal danneggiante al danneggiato: ciò che rileva non è il fatto illecito ma il danno ingiusto.
In tal modo, la responsabilità extracontrattuale assume la forma di responsabilità primaria il cui centro non è il fatto illecito, ma il danno ingiusto provocato ledendo non solo i diritti assoluti, come nel codice del 1865, ma tutte le situazioni giuridicamente rilevanti.

Un danno è ingiusto quando si è realizzato in assenza di cause di giustificazione e violando situazioni giuridicamente rilevanti.
Con il Codice del 42 la colpa, che prima era un elemento fondamentale, non è più necessaria perché ciò che interessa è risarcire il danno ingiusto anche se chi l´ha commesso non è colpevole.
In virtù di tali cambiamenti non si può più parlare di funzione sanzionatoria della responsabilità, ma di funzione compensativa.
A tale interpretazione si arriva, però, solo dopo una serie di letture da parte della giurisprudenza che culminano nella famosissima sentenza della Cassazione n. 500/99 sulla tutela degli interessi legittimi.
In altre parole, con il codice del 42 si amplia l´ambito applicativo della responsabilità extracontrattuale; mentre con il codice del 1865 si potevano risarcire solo i diritti assoluti, con il nuovo codice trova risarcimento anche la lesione dei diritti di credito che sono diritti atipici e relativi.

Altro grande problema che si agita all´interno del Codice del 42 è sicuramente l´ampliamento dell´art. 2059 cc. attraverso un´interpretazione costituzionalmente orientata. Sul punto interviene la Cassazione con le sentenze gemelle del 2003, la Corte Costituzionale e infine la sentenza dell´11 novembre 2008 che offre importanti spunti in materia prevedendo che l´art. 2043 dà vita ad un danno patrimoniale atipico perché è sempre risarcibile ogniqualvolta siano lesi interessi giuridicamente rilevanti, mentre l´art. 2059 cc. Introduce un danno non patrimoniale tipico perché risarcisce il danno solo quando la legge lo prevede espressamente e quando, dal sistema costituzionale, emerge che il risarcimento del danno è una risposta imprescindibile per la protezione di interessi costituzionalmente rilevanti attinenti alla persona.
Sulla base di tale orientamento, il timore è che si risarcisca il danno non patrimoniale in maniera eccessiva, pertanto le Sezioni Unite del 2008 precisano che il risarcimento è ammissibile quando si supera la soglia di tollerabilità; non basta una qualunque lesione, ma è necessario che la lesioni provochi un danno e quest´ultimo deve superare una certa soglia di gravità.

Quando il risarcimento supera l´entità del danno effettivamente patito si parla di "danni punitivi". Questi ultimi comportano una deroga al principio di integralità e di indifferenza e sono risarciti in favore del danneggiato.
La figura dei danni punitivi ha posto numerosi dibattiti in dottrina e giurisprudenza circa la loro ammissibilità, in particolare ci si è chiesti se il risarcimento del danno, al suo interno, comprenda oltre ad una funzione compensativa anche quella sanzionatoria.
La risposta a tale interrogativo è stata fornita dalla Cassazione a Sezioni Unite del 5 luglio 2017 la quale ha preso atto dell´evoluzione subita dalla responsabilità civile nell´ultimo secolo affermando che essa ha assunto una curvatura tale da affiancare alla funzione tradizionale riparatoria-compensativa quella sanzionatoria-punitiva.
Secondo la Cassazione, i danni punitivi sono quelli in cui il criterio risarcitorio non guarda solo al danno patito, ma anche ad altri elementi come l´elemento soggettivo, il tipo di comportamento posto in essere, la reiterazione della condotta illecita.
Una famosissima norma che prevede danni punitivi è senza dubbio l´art. 125 del Codice industriale sulla proprietà intellettuale con la c.d. teoria della retroversione degli utili secondo cui si risarciscono non i danni patiti dall´autore, ma il danno è rapportato agli utili che il danneggiante ha tratto dall´illecito.
Tale previsione è giustificata dal fatto che, in alcuni casi, il modello tradizionale di responsabilità con funzione compensativa può risultare fallimentare in quanto il danno che il danneggiante deve risarcire è inferiore rispetto all´utile che vi trae.

Un altro esempio di danni punitivi è quello previsto dall´art. 187 undecies del tuf in tema di intermediazione finanziaria. E´ una norma che prevede che la Consob possa costituirsi parte civile nei processi penali per abuso di informazioni privilegiate e possa chiedere il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa rapportato all´offensività del fatto, alla qualità del colpevole e all´entità del prodotto o del profitto conseguito: tre parametri che sono del tutto svincolati dal danno effettivamente patito dal danneggiato.
I danni punitivi, infine, devono essere distinti dalla c.d. pena privata; quest´ultimo è un istituto di matrice penalistica previsto dai privati per tutelare interessi privati (indegnità prevista nel diritto successorio). I danni punitivi hanno carattere risarcitorio, mentre le pene private possono prescindere completamente da questo aspetto.

La cassazione, quindi, chiarisce che il modello di responsabilità oggi accolto è quello con funzione compensativa-riparatoria, ma ci sono casi in cui tale modello non è sufficiente perché non è capace di neutralizzare alcuni fatti illeciti; in questi casi si ammette una funzione sanzionatoria della responsabilità civile a condizione che esista una legge che espressamente la preveda.
Alla luce di tali considerazioni, è possibile affermare che non esiste un´unica forma di responsabilità civile, ma esistono diverse ipotesi di responsabilità: abbiamo una forma di responsabilità generale prevista dall´art. 2043 cc, è una forma di responsabilità extracontrattuale di natura atipica al cui interno rientra la lesione dei diritti di credito e i danni non patrimoniali che sono conseguenza di una lesione di interessi costituzionalmente orientati (art. 2059cc). A questo sistema di responsabilità se ne affiancano una serie di responsabilità speciali (responsabilità aggravata o oggettiva ex art. 2051 cc). Infine, la responsabilità civile contiene al suo interno momenti sanzionatori ricondotti nell´ambito dei danni punitivi; si tratta di una responsabilità tipica e cioè espressamente prevista dalla legge alle condizioni di cui sopra.
Con tale meccanismo, la Cassazione evidenzia che possono essere riconosciute le sentenze straniere che liquidano o condannano per danni punitivi purchè le condanne siano tipiche, ovvero siano rispettati i principi di tipicità, prevedibilità e proporzionalità ai sensi degli artt. 23 e 25 della Costituzione e dell´art. 7 CEDU.

La condanna deve avere espresso riconoscimento nella legge, deve essere precisa nello stabilire i limiti quantitativi e vi deve essere proporzionalità tra risarcimento punitivo e risarcimento compensativo (rispetto al danno e rispetto alla condotta), ciò vuol dire che il danno liquidato non deve essere eccessivamente superiore a quello effettivamente patito.
Inoltre, condizione imprescindibile del risarcimento dei danni punitivi è che derivi da una condotta quanto meno colpevole.
Rosaria Panariello

 

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